Impianti di depurazione in categoria D/7 se la gestione è economica (Cass. civ. Sez. V n. 9519 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione catastale, poiché l’attività di gestione del servizio idrico integrato ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue non rientrano tra le unità immobiliari censibili nella categoria E, propria di fabbricati con caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva. Essi rientrano nel gruppo D e, in particolare, nella categoria D/7. Ai fini del corretto inquadramento è dirimente accertare se nella gestione dell’impianto sussista il carattere dell’economicità, inteso come perseguimento del lucro oggettivo, ossia copertura dei costi e del capitale investito mediante i ricavi da tariffe predeterminate. Non è sufficiente la mera destinazione dell’immobile a un’attività di pubblico interesse, né rileva che il servizio sia gestito direttamente dall’ente territoriale o da una società partecipata, perché ciò che conta sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello della società contribuente. Quest’ultima era stata destinataria di un accertamento catastale che aveva attribuito la categoria D/7, in luogo della E/3 dichiarata, a un complesso di vasche e fabbricati adibiti al trattamento e alla depurazione delle acque, con conseguente rettifica della rendita.
La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la CTR, in riforma, lo aveva accolto valorizzando la finalità pubblicistica dell’attività di depurazione. La questione giunge in Cassazione per stabilire il corretto inquadramento catastale degli impianti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, che vieta di comprendere nelle categorie da E/1 a E/9 gli immobili destinati a uso commerciale, industriale o ad altri usi, quando presentino autonoma funzionalità e redditività. Il legislatore pone quindi in termini di incompatibilità la classificazione in categoria E e la destinazione industriale o commerciale dell’immobile.
Diventa perciò decisivo verificare se la gestione dell’impianto presenti il carattere dell’economicità, inteso come perseguimento del lucro oggettivo, ovvero come proporzione tra costi e ricavi, in cui questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori della produzione. Non basta la destinazione a un interesse generale: l’attività deve essere svolta con caratteri estranei a quelli imprenditoriali, cioè senza attitudine alla copertura dei costi tramite tariffe predeterminate.
La Corte richiama la normativa di settore. L’art. 9, comma 1, della legge n. 36/1994, poi ribadito dall’art. 141, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, impone di organizzare e gestire il servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Su questa base il Collegio ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: dalla Cass. n. 3558 del 2015, che ammetteva la categoria E/9 per gli impianti di depurazione destinati a pubblico interesse, si passa a Cass. n. 2247 del 2021 e a Cass. n. 34855 del 2021, che qualificano tali impianti nel gruppo D, categoria D/7.
La tariffa del servizio idrico integrato configura il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, con fonte nel contratto di utenza e non in un atto autoritativo. La Corte richiama in proposito le sentenze della Corte costituzionale n. 325 del 2010 e n. 187 del 2011, nonché la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 4 del 16 maggio 2006, che già indicava il gruppo D per le costruzioni destinate al trattamento delle acque reflue. La natura economica non viene meno quando il servizio sia gestito dall’ente territoriale o da una società partecipata, poiché rilevano le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.
Escluso ogni contrasto tra la pronuncia del 2015 e le successive, la Corte conclude che nel caso di specie era appropriata la classificazione D/7, a nulla rilevando la finalità pubblicistica valorizzata dalla CTR. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., il ricorso originario della società è rigettato. Le spese di lite sono integralmente compensate per il consolidarsi dell’indirizzo solo in corso di causa.
Nota della Redazione
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