Ricorso in Cassazione inammissibile per difetto di chiarezza e sinteticità espositiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19995 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze, così da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate. L’inosservanza di tale dovere, di cui all’art. 366 cod. proc. civ., pregiudica l’intellegibilità delle questioni e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in contrasto con l’obiettivo del processo volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa nel rispetto dei principi del giusto processo. La violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. impone al ricorrente di svolgere argomentazioni specifiche volte a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici o con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali non integrano uno ius superveniens né assumono natura vincolante per i giudici nazionali.

Il Fatto

Un docente, legato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da reiterati contratti a termine per un periodo superiore ai 36 mesi, negli anni scolastici dal 2006/2007 al 2014/2015, agisce per la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno e il riconoscimento degli incrementi stipendiali e degli scatti biennali ex art. 53 della legge n. 312/1980.

Il Tribunale accoglie la domanda solo quanto agli incrementi stipendiali; la Corte d’appello di Roma conferma, rilevando che il ricorrente era stato immesso in ruolo il 1° settembre 2018, conseguendo il bene della vita agito, e che non erano allegati danni ulteriori. Il docente ricorre per cassazione con tre motivi; il Ministero resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso. Esso non risponde ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dall’art. 366 cod. proc. civ., con conseguente carenza dei connotati di specificità e autosufficienza che pongono il giudice di legittimità in condizione di effettuare il controllo demandato.

Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che il ricorso deve offrire una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni non risolte o risolte in maniera non condivisa, esponendo le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi dell’art. 360 cod. proc. civ.. Nel caso concreto, la lettura del ricorso non consente di intendere la portata delle critiche: le censure si risolvono nella poco comprensibile denuncia di violazione di numerose norme processuali e nel richiamo generico ad atti del giudizio di merito, privi dei riferimenti alla motivazione impugnata.

Sul primo motivo, il ricorrente non si confronta col decisum e non coglie la ratio della sentenza, che non esclude l’abuso anche per le supplenze su organico di fatto o temporanee, ma richiede l’allegazione e la prova di un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico. Sul secondo motivo, la richiesta di riqualificazione delle supplenze invade il campo riservato all’accertamento del giudice del merito, donde l’inammissibilità.

La Corte esclude poi che le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali possano integrare uno ius superveniens o assumere natura vincolante per i giudici nazionali, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto. La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile perché le argomentazioni difensive e gli elementi istruttori non costituiscono fatti ai sensi del novellato paradigma.

Quanto al terzo motivo, relativo al raddoppio del contributo unificato, la censura è inammissibile per difetto degli oneri di trascrizione e localizzazione. La Corte ribadisce i principi delle Sezioni Unite n. 4315 del 20/02/2020: l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 non contiene un accertamento sulla debenza del contributo, ma solo l’attestazione del presupposto processuale, spettando all’amministrazione giudiziaria verificarne la debenza in concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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