Mancata erogazione di acqua e danno non patrimoniale dimostrabile per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 7384 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale del gestore del servizio idrico, la mancata o ridotta erogazione di acqua costituisce inadempimento idoneo a produrre un danno non patrimoniale, che si sostanzia nelle conseguenze pregiudizievoli sulla qualità della vita quotidiana e sulla vivibilità dell’abitazione. Tale pregiudizio non è in re ipsa: deve essere allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni semplici, massime di esperienza e fatto notorio, quando l’inferenza presenti carattere di normalità, i beni compromessi abbiano particolare rilevanza e non siano disponibili altri mezzi di prova. Il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato, ma con le sue conseguenze; se manca il danno-conseguenza, non sorge l’obbligazione risarcitoria. Il danno patrimoniale, invece, richiede l’allegazione e la prova rigorosa dell’an e del quantum, non potendosi invocare l’art. 1226 cod. civ. quando la prova esauriente del quantum sia possibile.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile chiede il risarcimento del danno per i disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile verificatisi nella sua abitazione tra giugno e agosto 2014, con interruzioni totali o riduzioni quasi assolute della portata. Il Giudice di Pace accoglie la domanda e condanna la società gestrice al pagamento di 2.250,00 euro, respingendo l’esimente della forza maggiore e la clausola regolamentare invocate dalla convenuta.

Il Tribunale di Sassari, in sede di appello, riforma la decisione. Ritiene non provato né il numero dei giorni di mancata erogazione né la natura dei danni patiti, escludendo così qualsiasi risarcimento. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla errata valutazione delle prove, sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla qualificazione del danno da mancata erogazione come danno in re ipsa. La società resiste e propone ricorso incidentale sulle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale. Il Tribunale non aveva escluso l’inadempimento della gestrice, ma, una volta accertato il prolungato inadempimento, aveva erroneamente negato ogni risarcimento. Il ricorrente aveva domandato sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale, e su entrambi la decisione impugnata risultava censurabile.

Quanto al danno patrimoniale, la Corte ribadisce un principio di rigore probatorio. Provato l’an, il danneggiato che non offra una prova esauriente del quantum, pur essendo tale prova possibile, vede disattesa la domanda in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. L’art. 1226 cod. civ. non può essere dilatato fino a sostituire la prova mancante.

Diverso è il discorso per il danno non patrimoniale. L’acqua è un bene essenziale e la sua indisponibilità produce conseguenze pregiudizievoli: difficoltà di attendere all’igiene personale e della casa, impossibilità di utilizzare elettrodomestici, impossibilità di soddisfare esigenze primarie. Tali conseguenze incidono sulla qualità della vita quotidiana e sulla vivibilità dell’abitazione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 2611 del 2017 e la Sez. III n. 21649 del 2021, che hanno riconosciuto la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare e alla libera esplicazione delle abitudini quotidiane.

La sussistenza del pregiudizio può essere dedotta dal giudice sulla scorta di presunzioni semplici, massime di esperienza e fatto notorio, quando l’inferenza presenti carattere di normalità, i beni compromessi siano di particolare rilevanza e non esistano altri mezzi di prova. La Corte precisa però che la prova presuntiva non equivale al danno in re ipsa: il danno risarcibile è il danno-conseguenza, non la lesione dell’interesse. Richiamando le Sezioni Unite n. 33645 del 2022, si afferma che in difetto di un danno-conseguenza non sorge alcuna obbligazione risarcitoria.

Il Tribunale avrebbe dunque dovuto porre a carico della gestrice l’obbligo di risarcire il danno non patrimoniale conseguente alla mancata erogazione, presidiando la tutela risarcitoria i diritti inviolabili della persona di rilievo costituzionale. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese; il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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