Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22427 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, atto unilaterale recettizio, determina l’estinzione del giudizio allorché la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se la comunicazione non sia avvenuta mediante notificazione. L’estinzione si produce a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva unicamente ai fini della regolamentazione delle spese. La declaratoria di estinzione preclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi qualificare la parte impugnante rinunciante come “non vittoriosa” ai fini del versamento del contributo unificato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di pagamento emesso nei confronti di una società per il recupero della differenza di accisa sul G.P.L. in bombola destinato, secondo l’Amministrazione, ad autotrazione invece che ad uso domestico agevolato. Il giudizio tributario, articolato in più gradi, era approdato in cassazione dopo una pronuncia di annullamento con rinvio della stessa Corte.

Riassunto il giudizio, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. Nelle more del giudizio, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soggetti legittimati hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che la rinuncia risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato, tramite posta elettronica certificata, con riscontro di avvenuta consegna antecedente all’udienza. Su tale presupposto si innesta la declaratoria di estinzione del giudizio.

Il Collegio richiama il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione è perfezionata quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia produce l’effetto estintivo a prescindere dall’accettazione della controparte, che assume rilievo solo sul piano delle spese.

La Corte richiama sul punto Cass., Sez. U., n. 34429 del 2019 e Sez. V n. 2623 del 2024. La natura del giudizio e il sopravvenuto venir meno dell’interesse inducono a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Quanto al profilo del contributo unificato, la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. La norma impone alla parte impugnante non vittoriosa il versamento di una somma pari al contributo già corrisposto, ma tale qualificazione non è ravvisabile in capo al rinunciante, come già affermato da Cass. n. 25485 del 2018. Ne deriva il dispositivo che dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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