Notifica a mezzo posta valida anche con firma illeggibile del consegnatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 13533 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 è valida anche quando la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento, nello spazio riservato alla firma del destinatario o di persona delegata, risulti illeggibile e non sia indicata la qualità del consegnatario. In tal caso, ove non risulti che il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, la consegna si considera effettuata a mani proprie, con efficacia fino a querela di falso, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’art. 160 cod. proc. civ.. Non è necessaria l’apposizione di timbro con datario e numero di protocollo.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli un avviso di accertamento emesso dal concessionario della riscossione per la Provincia di Napoli, nell’interesse del Comune, relativamente all’omesso versamento della TARSU per l’anno 2012. Il ricorso era accolto in primo grado per carenza di potere impositivo in capo al concessionario. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sull’appello del concessionario, riformava la decisione dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario per asserita nullità della notifica: l’atto, spedito a mezzo del servizio postale, risultava infatti ricevuto da soggetto non identificato, privo di qualifica o rapporto con il destinatario.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, accolta preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, entrambi fondati. Quanto al primo, ha ricordato che l’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 consente la notifica direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato con avviso di ricevimento. In tale evenienza, la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità della notifica quando le indicazioni sull’avviso siano conformi al regolamento postale, a nulla rilevando la mancata applicazione delle formalità previste dall’art. 139 cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che la notifica dell’atto introduttivo, in forza del rinvio operato dall’art. 20 al citato art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, ben può essere eseguita nei confronti del concessionario della riscossione. Richiamando un consolidato orientamento, ha affermato che è validamente notificato il ricorso consegnato direttamente presso la sede del concessionario all’impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia.
Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento risultava sottoscritto con grafia illeggibile. Secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9962 del 2010, richiamato dalla Corte, tale circostanza non inficia la notifica: quando l’atto è consegnato all’indirizzo del destinatario e non emerge che l’agente postale lo abbia rimesso a persona diversa, la consegna si intende validamente effettuata a mani proprie, fino a querela di falso. È, pertanto, irrilevante che la firma sia illeggibile o che non sia spesa la qualifica del consegnatario, non integrando alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 cod. proc. civ..
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune, con compensazione delle spese relative a quel rapporto processuale, ha accolto i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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