Classamento catastale Docfa: motivazione e signorilità, ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 23079 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel classamento catastale conseguente a procedura partecipata Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e la diversità rispetto alla rendita proposta derivi da una valutazione tecnica sul valore economico del bene. Diversamente avviene nel riclassamento d’ufficio, che richiede motivazione più approfondita, volta a evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione. La qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” corrisponde alle nozioni dell’opinione generale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, che risponde alla diversa finalità di precludere l’accesso ad agevolazioni fiscali. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti di merito è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente, incorporante altra società, impugna l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato il classamento di un’unità immobiliare situata in Milano, sviluppata su tre livelli, facendola passare dalla categoria A/2 alla categoria A/1, con variazione della classe e riduzione della rendita. La rettifica segue una denuncia di variazione presentata nell’anno 2019 nell’ambito di una procedura Docfa.

La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso originario. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia rigetta l’appello, confermando la correttezza del nuovo classamento e ritenendo l’atto adeguatamente motivato. La società propone allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo la carenza di motivazione dell’avviso. La Corte richiama il principio per cui, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto del contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da valutazione tecnica sul valore economico.

Il collegio distingue il classamento da Docfa dal riclassamento d’ufficio operato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 211/2004. Solo in quest’ultimo caso la motivazione deve essere più approfondita, perché incide su valutazioni già verificate in termini di congruità. Nella specie la Corte regionale ha accertato che l’avviso conteneva un ampio apparato esplicativo sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e sulle ragioni della sua signorilità, muovendo dalla riconsiderazione estimativa degli stessi elementi del Docfa, non dalla loro contestazione fattuale.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione della disciplina catastale del r.d.l. n. 652/1939, del d.P.R. n. 1142/1949 e del d.m. 4 agosto 1969. La Corte ribadisce che la qualificazione “signorile” risponde a nozioni dell’opinione generale, mentre i parametri del d.m. 2 agosto 1969 servono a individuare l’abitazione “di lusso” ai fini agevolativi: i due piani non coincidono.

Il collegio osserva che entrambe le censure mirano, in realtà, a una nuova e globale rivisitazione del quadro fattuale e valutativo, non consentita in sede di legittimità, a maggior ragione a fronte di una doppia decisione conforme di merito. Il ricorso è pertanto respinto come inammissibile o manifestamente infondato.

La Corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di un’ulteriore somma equitativamente determinata, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso idonea a integrare una responsabilità processuale aggravata. Applica inoltre la sanzione di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e dà atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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