Rinuncia al ricorso principale non accettata e ricorso incidentale autonomo (Cass. civ. Sez. III n. 7070 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio: essa esplica i suoi effetti anche quando il destinatario non vi abbia aderito, restando a carico del rinunciante l’onere delle spese. Ne consegue che la rinuncia determina l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale. La rinuncia all’impugnazione principale non rende inefficace l’impugnazione incidentale, che il giudice di legittimità deve comunque esaminare. All’accoglimento di tale regola processuale si accompagna il principio sostanziale per cui, in materia di servizio idrico integrato e di corrispettivi per la depurazione delle acque reflue, la sentenza impugnata non si discosta dai principi già espressi dalla Corte.
Il Fatto
Il Condominio di via Sara 247, utente del servizio idrico integrato erogato nel Comune, conveniva in giudizio la società fornitrice per ottenere la ripetizione delle somme versate, nell’ultimo decennio, a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. La convenuta chiedeva di chiamare in causa la società subentrata nella gestione, invocando il difetto di legittimazione passiva e la manleva.
Il Giudice di pace rigettava la domanda verso la convenuta e condannava la terza chiamata. Il Tribunale di Genova, in riforma, condannava la società convenuta a pagare al Condominio la somma richiesta e la società terza chiamata a rimborsare quanto la prima fosse tenuta a corrispondere. Avverso tale sentenza la terza chiamata proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, al quale resistevano le altre parti con controricorso e ricorso incidentale, pure articolato in sei motivi. La trattazione era fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, in prossimità dell’adunanza, la ricorrente principale depositava atto di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene agli effetti della rinuncia al ricorso principale e alla sorte del ricorso incidentale. Il Collegio rileva che la rinuncia non risulta accettata, ma esclude che tale circostanza ne comprometta validità ed efficacia. La rinuncia al ricorso, infatti, non ha carattere accettizio e produce i suoi effetti anche in mancanza di adesione del destinatario, fermo restando l’onere delle spese a carico del rinunciante.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama i propri precedenti Sez. V n. 10140 del 2020 e Sez. III n. 29660 del 2022, espressamente citati a conferma dell’orientamento consolidato. L’intervenuta rinuncia esime dunque il Collegio dallo scrutinio dei motivi del ricorso principale, determinandone l’estinzione del giudizio.
Il passaggio ulteriore riguarda il ricorso incidentale. La Corte afferma che, in tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione principale non determina l’inefficacia dell’impugnazione incidentale, che va comunque esaminata. Richiama sul punto Sez. VI-1 n. 13888 del 2022. Il ricorso incidentale, articolato in sei motivi, investe la disciplina del servizio idrico integrato, la ripetizione di somme indebite, la prescrizione e la legittimazione passiva dei soggetti gestori, con richiamo agli artt. 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. n. 152/2006 e all’art. 2948 cod. civ.
Nel merito il Collegio rigetta integralmente i motivi, osservando che la sentenza impugnata non si discosta dai principi già espressi con l’ordinanza n. 20361/2023, confermata dalle successive pronunce n. 25258/2023, n. 25260/2023 e n. 25261/2023, alle quali occorre dare continuità.
Sul piano delle conseguenze processuali, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto al ricorso principale e rigetta l’incidentale. Condanna le parti ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di legittimità in favore della controricorrente, mentre compensa integralmente le spese nel rapporto interno tra ricorrente principale e incidentale. Quanto al contributo unificato, esclude il raddoppio per la ricorrente principale, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e, in quanto eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica. Ne dà invece atto per la ricorrente incidentale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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