Esproprio parziale: indennizzo per diminuzione di valore del fondo residuo (Cass. civ. Sez. I n. 21548 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di espropriazione parziale, l’art. 33 d.P.R. n. 327/2001 impone di indennizzare l’intera diminuzione di valore subita dal proprietario rispetto alla situazione preesistente, comprensiva del pregiudizio economico derivante dalla realizzazione dell’opera pubblica. L’esistenza di un bene unitario è un dato a priori, il cui accertamento non può dipendere dalle dimensioni dell’area espropriata né dalla sua proporzione rispetto alla proprietà complessiva. Il criterio di stima del deprezzamento della parte residua non è vincolato al metodo differenziale e può basarsi sui maggiori oneri di gestione che incidono sul valore del fondo. All’indennizzo del soggetto parzialmente espropriato non occorre ricorrere all’art. 44 d.P.R. n. 327/2001, riservato a chi subisce servitù o danno indiretto.

Il Fatto

Un Comune ricorre in cassazione contro l’ordinanza con cui la Corte d’Appello ha determinato l’indennità di esproprio dovuta a una società agricola. La società era proprietaria di un’area espropriata con decreto del 7.12.2015 per la messa in sicurezza di un tratto di strada regionale.

L’area ablata costituiva una piccola porzione di un ampio vivaio. Il valore del terreno espropriato non è in discussione; è stato invece riconosciuto un ulteriore importo per la diminuzione di valore della parte residua del vivaio rimasta in proprietà. Il Comune ritiene tale somma eccessiva e ingiustificata. Il ricorso è articolato in tre motivi; la società si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che l’espropriazione di una porzione marginale non avrebbe privato il fondo residuo della sua unità economica e funzionale, e che l’indennità di cui all’art. 44 spetterebbe solo ai proprietari di fondi limitrofi non espropriati.

La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile, perché la censura investe l’apprezzamento del fatto riservato al giudice del merito. Il giudice territoriale ha applicato il principio dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001, secondo cui deve essere indennizzata anche la diminuzione di valore della porzione rimasta in proprietà di chi subisce l’espropriazione parziale. La stima del deprezzamento non è vincolata al criterio differenziale, potendo calcolarsi il pregiudizio della sola parte residua, purché si compensi l’intero pregiudizio arrecato dall’ablazione (Cass. n. 24122/2024; Cass. n. 34745/2019).

Il motivo è poi infondato là dove prospetta un’interpretazione restrittiva del combinato disposto degli artt. 33 e 44. Pur condividendo la premessa che l’art. 44 riguarda i soggetti che subiscono soltanto una servitù o un danno indiretto (Cass. n. 4264/2021), la Corte esclude che a costoro sia indennizzabile un pregiudizio non riconosciuto ai soggetti parzialmente espropriati. Il principio dell’indennizzo integrale impone di compensare, nel medesimo contesto (Cass. n. 27555/2021), anche il pregiudizio derivante dalla realizzazione dell’opera pubblica, senza ricorrere all’art. 44.

Quanto all’esistenza di un bene unitario, l’accertamento rientra nel fatto ed è insindacabile. Il ricorrente pretende di inserire nella fattispecie normativa elementi aggiuntivi non previsti dall’art. 33: in caso di espropriazione parziale l’indennizzo spetta a condizione che la porzione ablata fosse parte di un bene unitario e che la parte residua abbia subito una diminuzione di valore, prescindendo dalle dimensioni dell’area espropriata.

Il secondo motivo, per omesso esame di un fatto decisivo, è infondato: il fatto indicato è stato esaminato dal giudice del merito, che ha stimato la diminuzione di valore valorizzando il parere del c.t.u. e le conseguenze delle periodiche esondazioni. La divergenza sulla rilevanza del fatto non integra la censura. Il terzo motivo, sulla violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001, è infondato, perché la diminuzione di valore non è stata determinata ipotizzando uno sfruttamento vietato dallo strumento urbanistico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *