Rinuncia al ricorso e rigetto dell’incidentale sulla tariffa di depurazione (Cass. civ. Sez. III n. 10670 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato materialmente fruito dall’utente, o l’impianto, pur esistente, non ne abbia realizzato la funzione, per causa a lui non imputabile: manca la controprestazione e il pagamento è indebito. Dopo il d.lgs. n. 258/2000 la pretesa del gestore non è più tributo ma tariffa, esigibile solo se il gestore provi di aver reso il servizio, gravando su di lui l’onere di allegazione e dimostrazione del fatto costitutivo. Gli obblighi restitutori gravano su chi ha richiesto e conseguito il pagamento indebito e, in caso di subentro nel contratto pendente per cessione di ramo d’azienda, sulla parte subentrante. Alla ripetizione si applica la prescrizione decennale.

Il Fatto

Un’utente del servizio idrico integrato in un comune ligure ha convenuto davanti al Giudice di Pace il gestore, chiedendo la restituzione della quota di tariffa versata negli ultimi dieci anni a titolo di corrispettivo di depurazione, sul presupposto che il servizio non fosse stato svolto nel comprensorio di riferimento.

Il Giudice di Pace ha accolto la domanda. Il Tribunale ha respinto l’appello del gestore e confermato la decisione. Il gestore ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; una seconda società, subentrata nel ramo d’azienda, ha proposto ricorso incidentale articolato sugli stessi motivi. L’utente ha resistito con controricorso. Nelle more, la ricorrente principale ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, richiamando una pronuncia della Corte che ha escluso la debenza della quota di depurazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina separatamente i due ricorsi. Quanto al principale, prende atto della dichiarazione di rinuncia sopravvenuta e ne dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 1.700,00; compensa invece le spese tra ricorrente principale e incidentale.

Il ricorso incidentale è dichiarato infondato. Tutte le censure e le argomentazioni a sostegno sono già state vagliate e rigettate in plurimi precedenti della Corte, ai quali il collegio intende dare continuità. La motivazione richiama, senza pretesa di completezza, una serie di pronunce, dalla più risalente fino alle più recenti, confermando l’orientamento consolidato in materia.

Il percorso argomentativo muove dalla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 355/2008: essa esclude la debenza del corrispettivo in tutti i casi di impossibilità materiale di fruizione del servizio di depurazione o di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all’utente. A tale fattispecie va assimilato il caso dell’impianto che, pur esistente, non realizzi il servizio, facendo venir meno il sinallagma previsto dalla legge.

Ne deriva che il pagamento effettuato in mancanza della controprestazione è indebito, essendo irragionevole l’imposizione dell’obbligo di pagare la quota riferita alla depurazione. La Corte ribadisce poi la natura tariffaria e non tributaria della pretesa, esigibile solo ove il gestore dia prova di aver fornito il servizio corrispondente, con onere di allegazione e dimostrazione a suo carico.

Sul piano soggettivo, gli obblighi restitutori gravano su chi, in forza del contratto, ha richiesto e conseguito il pagamento indebito; in caso di subentro nel contratto ancora pendente per cessione di ramo d’azienda, essi ricadono sulla parte subentrante. Quanto al termine, la natura indebita del pagamento giustifica l’applicazione della prescrizione decennale, in luogo di quella più breve prevista dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., che riguarda solo le prestazioni periodiche maturanti con il decorso del tempo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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