Motivazione apparente e vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21876 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà e nella motivazione perplessa od incomprensibile. Fuori da tali ipotesi, il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico che abbia formato oggetto di discussione e appaia decisivo. L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 19.10.2021, aveva accertato che la ricorrente aveva svolto lavoro subordinato a tempo indeterminato, con contratto part-time di trenta ore settimanali, in favore di un unico centro di imputazione di interessi facente capo a tre società, per attività di call center outbound dal gennaio 2009 al 30 aprile 2016. Le società erano state condannate in solido al pagamento di differenze retributive.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 360/2023, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso la subordinazione, ritenendo il quadro probatorio non rigoroso sul punto, e ha condannato la lavoratrice alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte prende le mosse dalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e ribadisce che, dopo l’intervento del 2012, le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione non sono più ammissibili. Il controllo di legittimità sul percorso argomentativo del giudice di merito si arresta alla verifica del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si converte nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dà luogo a nullità della sentenza.
La Corte richiama al riguardo i propri precedenti (Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 22598/2018) e osserva che, nel caso in esame, l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di appello è chiaro e illustra le ragioni della decisione: difetta pertanto il denunciato vizio di motivazione apparente. Quanto al secondo profilo, si precisa che l’omesso esame di elementi istruttori non configura di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato, ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881/2014).
Sul versante della dedotta violazione di norme di diritto, la Corte rileva che le doglianze relative all’accertamento della natura subordinata del rapporto si risolvono in una sollecitazione a una rivalutazione del merito e in una contestazione della valutazione probatoria. Si tratta di accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 331 del 2020).
Infine, la Corte dichiara inammissibile la questione relativa all’omessa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 ai contratti di collaborazione, per la pretesa assenza di specifici progetti o programmi di lavoro e la conseguente conversione in rapporto subordinato. Si tratta infatti di questione nuova, non esaminata dal giudice di appello, e rispetto alla quale la ricorrente non ha specificato in quali termini l’avesse sottoposta ai giudici di merito nei gradi precedenti.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.