Nessuna sospensione per revocazione pendente e prova presuntiva delle fatture false (Cass. civ. Sez. V n. 27821 del 18.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra ricorso per revocazione e ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza, la prevalenza del primo rimedio sul secondo opera soltanto quando entrambi pendano contemporaneamente davanti alla Corte di legittimità, ovvero quando sia stato proposto ricorso per cassazione anche contro la sentenza che ha deciso la revocazione. In caso contrario i due mezzi sono reciprocamente indipendenti e proseguono paralleli, salva la facoltà del giudice del primo ricorso di sospendere il termine o il giudizio ai sensi dell’art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ. La motivazione della sentenza di merito è incensurabile quando si colloca al di sopra del minimo costituzionale. Il sindacato di legittimità non può tradursi in riesame del merito. La prova presuntiva della falsità delle fatture, non smentita da elementi contrari, è idonea a fondare l’accertamento.
Il Fatto
Una società in liquidazione e due contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria a titolo di Ires, Iva e Irap per l’anno 2011. Gli accertamenti derivavano da una verifica fiscale che aveva disconosciuto costi per oltre cinquecentomila euro, ritenendo che gli imprenditori si fossero avvalsi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società per giustificare lavori mai realizzati, ammessi a finanziamento agevolato.
I ricorsi riuniti erano accolti in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità degli avvisi. I contribuenti ricorrevano allora per cassazione con due motivi, mentre l’Agenzia resisteva con controricorso. Depositata la proposta di definizione accelerata, le parti chiedevano la decisione del Collegio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’istanza di rinvio, con cui si segnalava la pendenza di un ricorso per revocazione della sentenza impugnata davanti al giudice di merito. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 32619 del 17.12.2018: la prevalenza del rimedio revocatorio sul ricorso per cassazione si riferisce solo al caso di contemporanea pendenza dei due mezzi davanti alla Corte di legittimità, ovvero quando sia impugnato per cassazione anche il provvedimento che decide la revocazione. Fuori da tale ipotesi i rimedi restano indipendenti, salva la facoltà di sospensione prevista dall’art. 398, ultimo comma, cod. proc. civ. L’istanza è pertanto disattesa.
Quanto al primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e per errore omissivo nella valutazione di una perizia allegata a un decreto di archiviazione penale, la Corte lo ritiene infondato. La pronuncia impugnata ha esposto in modo chiaro l’iter logico-giuridico seguito, ponendosi al di sopra del minimo costituzionale secondo il parametro delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. L’asserito errore omissivo, invece, è inammissibile, perché costituisce riproposizione di profili di merito e sollecita un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità.
Il secondo motivo contestava la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 sulla distribuzione dell’onere probatorio. La Corte lo giudica infondato e al limite dell’inammissibilità. Il giudice di merito ha accertato l’esistenza di elementi oggettivi univocamente indicativi della falsità delle fatture, rilevando che nessuna prova contraria era stata offerta: le fatture erano generiche e la contabilità presentava irregolarità. Così operando ha applicato correttamente i principi di Cass. Sez. V n. 9723 del 10.04.2024 e Cass. Sez. V n. 28628 del 18.10.2021.
La Corte ribadisce che il travisamento della prova consiste in un errore del giudice di merito che cade non sulla valutazione, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, con impossibilità logica di ricavarne i contenuti informativi ritenuti esistenti; e che esso non ricorre nella specie, avendo la pronuncia di merito semplicemente valutato il materiale probatorio. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 13.000,00. Poiché la decisione fa seguito a istanza di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., il Collegio applica la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28540 del 13.10.2023 e liquida l’ulteriore somma di euro 6.500,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. in favore della controricorrente e di euro 3.250,00 ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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