Errore materiale nel calcolo della pena e correzione ex art 619 cpp (Cass. pen. Sez. VII n. 2569 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’erronea indicazione, nella sentenza di appello, della pena determinata all’esito della riduzione per attenuanti generiche, risultante incompatibile con il successivo aumento per la continuazione, integra un mero errore materiale del passaggio intermedio del calcolo. La Corte di cassazione può correggere d’ufficio tale indicazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., senza che ciò comporti vizio di motivazione. In tema di continuazione tra reati puniti con sanzioni eterogenee nel genere e nella specie, l’aumento di pena per il reato satellite va operato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riconoscendo la continuazione esterna con altra condanna già passata in giudicato. La questione arriva davanti alla Corte dopo che, in primo grado, la pena era stata calcolata con riguardo a una diversa ipotesi di continuazione, poi stralciata in appello.
Il ricorso investe due profili: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la rideterminazione della pena operata dal giudice di appello.
La Motivazione della Corte
La prima parte del motivo è dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che ha ritenuto l’offesa non tenue in ragione dell’orario e del luogo in cui l’imputato è stato trovato fuori casa. La Corte richiama Sez. II n. 17281 del 2019 e, in motivazione, Sez. Un. n. 8825 del 2017.
La seconda parte, relativa al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondata. Il ricorrente deduce che la riduzione per attenuanti generiche sarebbe stata di quattro mesi in primo grado e di tre mesi in appello. La Corte rileva che l’indicazione di mesi nove, anziché mesi otto, è un errore materiale del passaggio intermedio del calcolo: se il giudice di appello avesse davvero determinato la pena in nove mesi dopo la riduzione, non avrebbe potuto aumentarla di un solo giorno per la continuazione.
La motivazione della sentenza di appello va pertanto corretta ex art. 619 cod. proc. pen., nel senso che dove è scritto mesi nove di reclusione deve leggersi mesi otto di reclusione.
Quanto alla continuazione esterna, il ricorrente censura la conversione della pena dell’arresto in quella della reclusione. La Corte ritiene la deduzione infondata, in contrasto con l’orientamento di legittimità secondo cui, in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee nel genere e nella specie, l’aumento per il reato satellite segue il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, richiamando Sez. Un. n. 40983 del 2018.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.