Rinuncia al riscatto della laurea ammessa fino alla liquidazione della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 413 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto oneroso del periodo di studi universitari, la rinuncia agli effetti del riscatto è ammissibile anche dopo il suo perfezionamento mediante integrale versamento dell’onere, purché intervenga prima dell’adozione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione. Il diritto al riscatto fuoriesce dalla sfera di disponibilità del privato solo quando il provvedimento di pensione ne abbia cristallizzato gli effetti come componente essenziale del trattamento. La rinuncia, ove non finalizzata alla restituzione delle somme versate, non integra alcun abuso abdicativo ed è idonea a imporre all’ente previdenziale la riliquidazione del trattamento in godimento, senza valutare il periodo riscattato, con attribuzione delle differenze, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato collocato in quiescenza dopo una lunga carriera, era stato destinatario di due provvedimenti ministeriali di accoglimento della domanda di riscatto degli anni del corso di laurea in giurisprudenza. In sede di domanda di pensione aveva manifestato la volontà di non voler valutare a fini pensionistici il periodo degli studi universitari, dichiarando espressamente di non pretendere il rimborso delle somme versate.

L’INPS non aveva dato seguito alla rinuncia, continuando a computare il periodo riscattato. Il ricorrente ha quindi adito il giudice contabile chiedendo la declaratoria del diritto alla rinuncia parziale del riscatto, con condanna dell’Istituto alla non valutazione del periodo e al ricalcolo del trattamento in godimento. In via subordinata ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, ove interpretato in senso ostativo alla rinuncia.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha preliminarmente dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base degli indirizzi consolidati secondo cui il diritto al riscatto è liberamente disponibile fino alla liquidazione della pensione.

La Corte ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza contabile e amministrativa: il riscatto oneroso è stato concepito dal legislatore a favore del dipendente, sicché il beneficiario deve poter disporne fino a quando il beneficio non si sia tramutato in componente essenziale del trattamento. Sul punto sono citati C. conti, sez. app. n. 262 del 2005, C. conti n. 695 del 2014 e C. conti n. 382 del 2021.

Ha poi dato atto dell’opposto orientamento, espresso dalla pronuncia n. 185 del 2024, che cristallizza gli effetti del riscatto rendendoli irretrattabili a tutela dell’affidamento dell’ente previdenziale. Tale posizione è stata ritenuta non condivisibile, perché sbilancia il rapporto a tutto vantaggio dell’Istituto e trascura la posizione del lavoratore. Questi versa somme rilevanti confidando in una pensione più elevata, e risulta paradossale che l’operazione finisca per attribuirgli un trattamento deteriore.

Su questa base la Corte ha ritenuto ammissibile la rinuncia, nella specie non finalizzata alla ripetizione dei contributi, la cui irripetibilità resta ferma secondo il diritto vivente. Richiamato il carattere di bene dei contributi ex art. 1 Primo Protocollo CEDU, il giudice ha escluso l’applicabilità dei principi delle Sezioni unite n. 23093 del 2025, vertendosi in area di crediti e non di diritti reali. La rinuncia è negozio unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera dell’INPS al momento della trasmissione.

È stata infine riconosciuta l’utilità meramente eventuale del ricalcolo, ritenuta comunque idonea a fondare l’interesse a ricorrere. Il ricorso è stato perciò accolto, con obbligo per l’INPS di non valutare il periodo riscattato e di riliquidare la pensione con differenze, interessi e rivalutazione; le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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