Responsabilità erariale del socio amministratore per mancata rendicontazione del finanziamento pubblico (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 68 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il socio amministratore ratione temporis di una società beneficiaria di un finanziamento regionale, che abbia sottoscritto la domanda e abbia omesso la rendicontazione finale delle spese, risponde a titolo di responsabilità amministrativo-contabile del danno erariale, operando come agente contabile di fatto. La mancata rendicontazione delle spese sostenute con risorse pubbliche integra di per sé irregolarità e comporta la revoca totale del beneficio, rendendo indebita la percezione e dovuta la restituzione. La condotta è sorretta dal dolo, poiché il beneficiario viola consapevolmente gli obblighi del bando e la finalità pubblicistica del contributo.

Il Fatto

Una società in nome collettivo presenta domanda di agevolazione a valere sulla L.R. n. 1/2009, ottenendo un co-finanziamento di trentamila euro, di cui la quota maggiore con fondi regionali. Il termine per realizzare l’investimento viene prorogato e, di conseguenza, la scadenza per la presentazione della rendicontazione finale delle spese viene fissata al dicembre 2012. La società non vi ottempera.

Nel 2017 l’ente strumentale regionale revoca l’agevolazione e intima la restituzione di poco più di novemila euro, tra quota capitale e oneri. La società, già in crisi e poi fallita, viene cancellata dal registro delle imprese. La Procura regionale cita la socia amministratrice, unica responsabile illimitatamente, per il danno erariale. La convenuta eccepisce la prescrizione e contesta l’elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di prescrizione. Il termine quinquennale non è spirato, poiché la sequenza degli atti — la scadenza della rendicontazione, la revoca, la costituzione in mora e l’invito a dedurre — si snoda senza soluzione di continuità fino alla citazione.

Nel merito, il Collegio accerta gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale. Richiamando le Sezioni Unite civili (n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 25138/2014, n. 12086/2016), si afferma che il rapporto di servizio sussiste in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione del denaro.

La mancata rendicontazione impedisce di documentare l’impiego delle risorse per la finalità pubblica, rendendo inutile l’erogazione. Il principio contabile della necessaria documentazione della spesa è richiamato attraverso precedenti della stessa Sezione (n. 40/2023, n. 26/2025, n. 8/2025) e la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia CE, C-383/06 e C-465/10), secondo cui l’affidamento non è invocabile in caso di violazione manifesta.

La responsabilità è imputata direttamente alla socia amministratrice, che ha sottoscritto la domanda e ha gestito il denaro per finalità difformi: la sua condotta integra quella dell’agente contabile di fatto (Corte conti, Sez. Piemonte, n. 227/2022 e n. 86/2023). Sotto il profilo soggettivo, il Collegio ravvisa il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando. Ne segue la condanna al risarcimento, con rivalutazione monetaria e interessi, oltre alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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