Conto giudiziale del consegnatario improcedibile se non rappresenta la gestione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 203 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di un istituto penitenziario è improcedibile quando non è idoneo a rappresentare l’intera gestione. La verifica della regolarità esige l’esatta indicazione delle materie esistenti all’inizio del periodo, di quelle ricevute in consegna, dei valori distribuiti agli utilizzatori finali o agli agenti responsabili e delle rimanenze. Ove non risulti la destinazione dei beni affidati ai dipendenti e non siano allegati i rendiconti dei contabili secondari o sub-consegnatari, il Collegio non può accertare la permanenza del debito di custodia in capo all’agente. La declaratoria di improcedibilità non comporta il discarico, restando l’agente responsabile della resa del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un agente contabile, consegnatario di una casa circondariale, chiamato a rendere il conto del materiale per l’esercizio finanziario 2021. Il conto, riferito al solo registro dei beni mobili, era stato reso a valore e non anche a quantità, con il visto di approvazione della Ragioneria territoriale dello Stato.
Il Magistrato istruttore, rilevata la insufficiente rappresentazione della gestione, ha sottoposto al Collegio la questione preliminare sulla procedibilità dell’esame. Dopo due ordinanze collegiali di rimessione degli atti per integrazione istruttoria, la questione è giunta alla decisione con la relazione conclusiva e le conclusioni del Pubblico Ministero, entrambe orientate per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina del r.d. n. 827/1924 e del d.P.R. n. 254/2002, richiamando la recente pronuncia della Sezione che ha ridefinito in termini analitici il perimetro normativo della fattispecie. Vengono in rilievo le norme del r.d. n. 1908/1920 dedicate alla contabilità del materiale: i verbali di consegna che accertano la responsabilità degli utenti, la classificazione della contabilità, gli ordini di carico e scarico, il registro degli oggetti affidati alla custodia del contabile e la stima di fine esercizio con le quote di deperimento.
L’art. 730 del r.d. n. 1908/1920 individua i doveri del contabile e impone la compilazione, alla fine della gestione, dei conti giudiziali e dei prospetti di situazione della contabilità del materiale, con i prospetti delle variazioni degli inventari e lo stato di confronto tra cassa e materiale.
Su questa base la Corte osserva che il conto, nonostante le ripetute integrazioni, non rappresenta l’intera gestione. Non emerge la natura giuridica della funzione svolta dai responsabili di servizio destinatari della consegna, né se essa comporti il permanere di un debito di custodia o di vigilanza. Dai verbali di consegna non risulta l’effettiva destinazione e gestione dei beni, né l’attività di successiva distribuzione.
Il Collegio sottolinea che, ai fini dell’esame della gestione, occorre acquisire per ciascun dipendente affidatario la documentazione attestante l’attività svolta, per verificare se si tratti di contabili secondari o sub-consegnatari, con necessità di allegare il conto della propria gestione, o di agenti amministrativi, tenuti a rendere il conto alla sola amministrazione. La carenza di tale documentazione, parte sostanziale del conto, impedisce la verifica integrale della regolarità.
Il conto è dunque dichiarato improcedibile. La pronuncia di rito non consente il discarico e l’agente resta responsabile della resa del conto; in caso di mancata ricompilazione, la Procura erariale può attivare il giudizio per resa di conto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.