Rinunzia agli atti e accettazione delle parti: estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 37 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la rinunzia agli atti del processo produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, resa nelle debite forme e non affetta da riserve o condizioni. Il pubblico ministero può rinunziare motivatamente agli atti, anche con dichiarazione in udienza. Integrata regolarmente la fattispecie di cui all’art. 110 c.g.c., il giudice dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
Una società concessionaria ha agito davanti alle Sezioni riunite della Corte dei conti per ottenere l’accertamento della non applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica e, comunque, l’annullamento dell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, nella parte in cui l’ISTAT vi aveva ricompreso la ricorrente per l’anno 2024. La domanda si fondava sull’art. 11 del d.lgs. n. 174/2016 e sull’art. 1, co. 3, della l. n. 196/2009, con riferimento alla disciplina SEC 2010.
La Procura generale ha chiesto in via pregiudiziale di sollevare questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni intervenute in sede di conversione, e nel merito la reiezione del ricorso. L’ISTAT, costituito tramite l’Avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto la costituzionalità della disciplina e la reiezione delle domande di parte ricorrente.
La Motivazione della Corte
Prima dell’udienza, la ricorrente ha depositato un atto di rinunzia agli atti del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., dichiarando di voler coltivare analoga domanda in altra sede. Nel corso dell’udienza la volontà di rinunziare è stata confermata, unitamente all’accettazione dell’amministrazione resistente e della Procura generale.
Le Sezioni riunite hanno verificato la regolarità del procedimento sotto il profilo soggettivo e formale. L’art. 110 c.g.c. consente la rinunzia in qualunque stato e grado della causa, riconosce al pubblico ministero la facoltà di rinunziare motivatamente, anche con dichiarazione in udienza, e subordina l’efficacia dell’atto all’accettazione della controparte, che non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Nel caso concreto l’accettazione è intervenuta senza riserve né condizioni. La Procura generale, preso atto dell’accettazione dell’amministrazione resistente, ha dichiarato di non potersi autonomamente opporre e ha a sua volta accettato la rinunzia. La fattispecie estintiva risulta pertanto integralmente perfezionata.
Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio, con statuizione di nulla per le spese, secondo la previsione espressa della norma processuale. Il dispositivo è stato letto in udienza ai sensi dell’art. 128, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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