Discarico ruoli non sospeso da diniego impugnato e prova diligente riscossione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 152 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non ha ad oggetto la legittimità dell’atto di diniego del discarico, ma la fondatezza del diritto dell’ente locale ad ottenere dal concessionario il pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il diniego di discarico, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività del concessionario, che deve anzi proseguire nella riscossione, dovendo il giudice valutare anche le somme riscosse nelle more del giudizio. La perdita del diritto al discarico presuppone l’accertamento della mancata riscossione imputabile al concessionario: il solo inadempimento del termine di comunicazione dell’inesigibilità non basta, se il concessionario ha comunque svolto con diligenza l’attività di recupero.

Il Fatto

Il Comune affidava alla società concessionaria la riscossione di crediti tributari. Dopo una verifica su 142 partite, l’ente adottava altrettanti provvedimenti di rigetto del discarico delle somme non riscosse, ritenendo infondate le giustificazioni ricevute. La società impugnava i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Il contenzioso veniva sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale, che hanno escluso l’applicabilità della disciplina derogatoria prevista dalla legge finanziaria per il 2015 ai concessionari di natura privata, richiamando la normativa ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Riassunta la causa, la società insisteva nelle proprie eccezioni; il Comune e il Procuratore regionale concludevano per l’infondatezza del ricorso. All’udienza del 26 novembre 2024 la causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Muovendo dalla precedente pronuncia della stessa Sezione, il Collegio ribadisce la natura del giudizio: esso non è un’azione demolitoria del provvedimento amministrativo, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote dichiarate inesigibili. Ne consegue che i profili di illegittimità dell’operato comunale assumono rilievo solo in quanto incidano sull’esistenza di quel diritto.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza dell’ente dal potere di contestazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999: l’avverbio “immediatamente” usato dal legislatore, per la sua indeterminatezza, non fissa un termine certo idoneo ad assumere valenza decadenziale. Ribadisce altresì che la società, quale cessionaria di un ramo d’azienda del precedente concessionario nazionale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi, assumendo responsabilità anche per l’attività non proficua dei concessionari anteriori.

Il cuore della decisione riguarda la verifica in concreto della diligenza. Il Comune sosteneva la perdita del diritto al discarico per mancato compimento degli atti interruttivi della prescrizione, per il ritardo nell’avvio delle verifiche patrimoniali e per la notifica della cartella oltre i nove mesi dalla consegna del ruolo, in violazione dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999.

La Sezione ritiene invece che la concessionaria abbia fornito adeguata dimostrazione di un’attività di riscossione diligentemente assolta, sviluppata nel tempo attraverso più atti. Rileva che la cartella risulta saldata, con conseguente realizzazione concreta del credito, fermo restando l’obbligo del concessionario di versare per intero all’ente quanto dichiarato di aver riscosso. Il Collegio richiama l’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, che imputa al concessionario la mancata riscossione e i vizi della procedura, salvo che questi dimostri che essi non hanno inciso sull’esito del recupero.

Poiché tale dimostrazione è stata data, deve escludersi la legittimità del diniego. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato. La complessità del quadro normativo e l’evoluzione interpretativa giustificano l’integrale compensazione delle spese. Il Collegio dispone infine l’annotazione ex art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei soggetti estranei al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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