Supplemento pensione ex ENPALS: decadenza triennale e massimale retributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8487 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma decorre dall’entrata in vigore della modifica legislativa (6 luglio 2011), sicché la decadenza colpisce solo i ratei di pensione anteriori al triennio rispetto alla domanda giudiziaria. Il massimale giornaliero di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, nel testo modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, non è stato abrogato e trova applicazione anche nella liquidazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo. Non si prendono dunque in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite di lire 315.000, rivalutato annualmente secondo ISTAT.

Il Fatto

Il lavoratore dello spettacolo, titolare di trattamento di quiescenza a carico della gestione ex ENPALS, agisce per la riliquidazione della quota B del supplemento di pensione. Chiede che la base di calcolo sia costituita dalla media effettiva delle migliori retribuzioni, non già da quella ridotta al limite di lire 315.000 giornaliere.

Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma accolgono la domanda. I giudici di merito escludono l’eccezione di decadenza e ritengono inapplicabile il massimale pensionabile, sul presupposto che la specifica disciplina dei trattamenti ex ENPALS non vi facesse espresso riferimento. L’INPS ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di giudicato interno sollevata dal controricorrente. Il ricorso investe in radice le argomentazioni sulla abrogazione del massimale per la quota B: il computo di tale quota resta quindi tema controverso. Il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto. Se l’impugnazione investe anche uno solo degli elementi della sequenza fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato.

Il primo motivo è fondato. La Corte ribadisce il principio enunciato a partire da Cass. n. 7756 del 2016: il termine di decadenza introdotto dall’art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 per le azioni relative a prestazioni riconosciute solo in parte trova applicazione alle prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica. Il principio generale, già affermato dalle Sezioni Unite n. 15352 del 2015, stabilisce che la nuova disciplina si applica alle situazioni soggettive già in essere, con decorrenza del termine fissata all’entrata in vigore della legge.

La Corte precisa poi la portata dell’istituto: la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera limitatamente alle differenze sui ratei di pensione precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria, estinguendo il diritto ai soli ratei pregressi ultratriennali. Tale assetto realizza un equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo.

Il secondo motivo è ugualmente fondato. La Corte richiama il principio per cui, nella determinazione della quota B, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite dell’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. Il massimale non è stato abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997, che si limita a integrarlo. La fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile è coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema favorevole per gli iscritti al Fondo.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

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