Compenso amministratore di s.r.l.: prova del credito e poteri del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13480 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; è invece inammissibile la doglianza che egli abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La copia informe di una delibera assembleare, priva di dichiarazione di conformità a quella trascritta nei libri sociali, non ha fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e resta soggetta al prudente apprezzamento del giudice del merito. In tema di compenso dell’amministratore di società di capitali, ove manchi la pattuizione, la determinazione giudiziale segue il criterio dell’equità ex art. 1709 cod. civ., sempre che l’amministratore alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni svolte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., un decreto ingiuntivo per compensi maturati da giugno 2011 ad agosto 2012, fondato su un verbale di delibera assembleare e su cedolini. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione della società, revocava il decreto ma condannava la società al pagamento di una somma a titolo di compensi.

La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello della società, confermava la revoca del decreto e rigettava le domande dell’amministratore, condannandolo alle spese del doppio grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sostenendo l’errata valutazione della delibera assembleare. La Corte osserva che per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi. Il ricorrente, all’opposto, si duole del mancato riconoscimento di efficacia probatoria a una prova da lui prodotta: censura inammissibile, rientrando nella valutazione consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.

Quanto alla delibera, il ricorrente non deduce che il verbale fosse stato redatto per atto pubblico, né produce una copia dichiarata conforme dal pubblico ufficiale ex art. 2714 cod. civ. La Corte di merito aveva accertato che si trattava di una copia informe, priva della dichiarazione di conformità a quella trascritta nei libri sociali, dunque senza fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. A fronte dell’impugnazione della società, la Corte distrettuale poteva e doveva valutare il documento secondo il proprio prudente apprezzamento, senza violare l’art. 116 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte ricorda che la determinazione giudiziale del giusto compenso dell’amministratore di società di capitali, ove non pattuito ex art. 2389 cod. civ., segue il criterio dell’equità ex art. 1709 cod. civ., in proporzione all’entità della prestazione svolta e al risultato conseguito, secondo più elementi (Cass., sez. VI, n. 6056 del 2021). L’amministratore è abilitato a chiedere la determinazione equitativa solo se allega e prova la qualità e quantità delle prestazioni (Cass., sez. lav., n. 23004 del 2014).

Nel caso concreto, il ricorrente si duole in realtà della mancata ammissione della C.T.U., ma una censura di tal genere doveva essere fatta valere con un mezzo diverso dall’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. Inoltre non indica su quali aspetti relativi alla qualità e quantità delle prestazioni il consulente avrebbe dovuto indagare. Quanto al documento asseritamente reperito dopo la sentenza d’appello, la Corte ribadisce di non poter tenere conto di atti non prodotti nei gradi di merito.

Anche il terzo motivo è inammissibile, non contenendo autonoma censura al regolamento delle spese, doglianza fondata sul solo assunto della pretesa fondatezza delle domande. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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