Riparazione per ingiusta detenzione: il giudice deve confrontarsi con l’esito assolutorio (Cass. pen. Sez. IV n. 4183 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice conserva piena autonomia nel valutare il compendio indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, ma non può esimersi dal confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che vi hanno condotto. La condotta ostativa rilevante ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. deve essere valutata alla luce del quadro indiziario su cui si è fondata la misura, a condizione che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero non siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza probatoria nel giudizio di assoluzione. È improprio valorizzare la vita anteatta dell’istante come elemento corroborante della gravità indiziaria, poiché il giudizio richiesto attiene a condotte specificamente correlate al fatto su cui si è espresso il giudizio cautelare.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di una donna in relazione alla misura degli arresti domiciliari subita dal 3 giugno 2021 al 12 settembre 2022. Nel procedimento la ricorrente era gravemente indiziata, in concorso con altra persona, del reato di furto in abitazione, approfittando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa.
La ricorrente propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione. La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia valorizzato erroneamente il diritto al silenzio dell’indagata per attribuirle la condotta colposa del mancato disvelamento di circostanze utili alla difesa, e che l’apparato motivazionale sia lacunoso e illogico, essendosi la Corte basata esclusivamente sul compendio indiziario senza indicare quali elementi siano riferibili a condotte della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. La Corte rileva anzitutto che la Corte territoriale ha impropriamente valorizzato la vita anteatta dell’istante quale elemento corroborante della gravità indiziaria. Tale criterio è erroneo, perché il giudizio richiesto attiene a specifiche condotte esclusivamente correlate al fatto sul quale si è espresso il giudizio di gravità indiziaria che ha dato origine alla privazione della libertà personale.
L’ordinanza impugnata indica i tratti salienti della vicenda processuale conclusasi con l’assoluzione, ritenendo che la condotta ostativa consista nella vita anteatta della ricorrente e nell’inverosimiglianza delle prove articolate dalla difesa nel giudizio di cognizione. Il ricorso, per diversi profili, investe il medesimo spunto critico del rapporto tra poteri cognitivi del giudice della riparazione e sentenza assolutoria emessa nel giudizio di cognizione.
Il principio applicabile impone di valutare, ove riconducibili a dolo o colpa grave dell’istante, i comportamenti antecedenti l’applicazione della misura cautelare, a condizione che non siano stati espressamente esclusi nella loro consistenza fattuale all’esito del giudizio di cognizione. Nel caso in esame la Corte territoriale si è limitata a ripercorrere lo scenario indiziario raccolto dagli operanti nel corso delle indagini preliminari. Difetta nel provvedimento impugnato qualsivoglia raffronto tra tali elementi e la sentenza assolutoria.
La motivazione risulta erroneamente impostata, indicando come punto focale aspetti del fatto di esclusiva pertinenza del giudice della cognizione penale e sostanzialmente ignorando il dovuto confronto con l’esito assolutorio. Nel ricorso è riscontrabile un riferimento a passi della sentenza assolutoria dai quali si evince che la condotta presa in esame come ostativa dal giudice della riparazione è stata ritenuta non provata dal giudice della cognizione. È vero che il giudice della riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto.
Per tali ragioni la Corte annulla il provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma, che dovrà verificare se la condotta ostativa sia stata o meno esclusa o neutralizzata nella sua valenza probatoria dalla sentenza di assoluzione.
Nota della Redazione
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