Reati tributari, costi non contabilizzati e confisca del profitto (Cass. pen. Sez. III n. 2383 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, ai fini della determinazione dell’imposta evasa e del superamento delle soglie di punibilità, i costi non contabilizzati rilevano non solo quando la difesa li abbia specificamente allegati, ma anche quando essi emergano dalla contabilità “in nero” acquisita agli atti e siano stati considerati dall’Amministrazione finanziaria in un separato accertamento. L’omessa convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria non determina l’inutilizzabilità della cosa sequestrata, avendo la convalida la funzione di legittimare la sottrazione del bene e non di consentirne l’uso probatorio. La confisca diretta del profitto può essere disposta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione, ma non può essere applicata ex novo in appello nei confronti di soggetti che non ne erano stati destinatari in primo grado.
Il Fatto
Due imputati, nella qualità di rappresentante legale e di amministratore di fatto di due società, ricorrono per l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Roma che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per i reati di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 commessi nel 2011 e nel 2012 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i fatti del 2013.
I ricorsi censurano l’utilizzabilità della documentazione extracontabile rinvenuta in occasione di una perquisizione disposta in altro procedimento, il mancato riconoscimento dei costi non contabilizzati, la violazione del divieto di reformatio in peius, la confisca di somme e partecipazioni e il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i ricorsi su più punti. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’omessa convalida del sequestro non comporta l’inutilizzabilità probatoria della cosa sequestrata: la convalida legittima la sottrazione del bene, non l’utilizzazione processuale. Il giudice del processo ad quem non può sindacare la scelta del pubblico ministero del procedimento a quo di non richiedere la convalida, dovendosi limitare a valutare ammissibilità, rilevanza e utilizzabilità ai sensi degli artt. 187 e 191 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte territoriale aveva escluso l’esistenza di costi extracontabili sul rilievo dell’assenza di allegazioni difensive. Il principio di legittimità richiamato impone però al giudice di tenere conto dei costi non contabilizzati quanto meno in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza. Nel caso concreto tali costi risultavano dalla contabilità “in nero”, dettagliati mese per mese, e la stessa Agenzia delle Entrate ne aveva tenuto conto nella separata pretesa erariale per l’anno 2012. La risposta della Corte d’appello appare perciò insufficiente: la questione non riguardava l’esistenza dei costi, ma l’estensione del metro di giudizio del primo giudice anche all’anno 2012.
Infondato è il terzo motivo. Mutata la struttura del reato continuato per effetto della prescrizione dei capi più gravi, il giudice dell’appello non è vincolato alla frazione di pena già applicata a titolo di continuazione per il reato divenuto satellite. Rileva solo che non venga irrogata per il reato più grave una pena superiore a quella applicata in primo grado per il reato più grave poi estinto.
Fondato è il quarto motivo. La confisca diretta del profitto, pur essendo misura di sicurezza applicabile anche in caso di prescrizione, non era stata disposta in primo grado nei confronti degli imputati persone fisiche, ma delle sole società: la Corte d’appello non poteva quindi disporla ex novo a loro carico. La Corte territoriale ha inoltre omesso di motivare sulle somme versate a titolo di piano di ammortamento. Fondato è infine il quinto motivo, per l’omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
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Nota della Redazione
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