Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave ostativa anche con assoluzione sulle stesse (Cass. pen. Sez. IV n. 35202 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione valuta con giudizio ex ante e con iter logico-motivazionale autonomo, rispetto a quello del processo di cognizione, tutti gli elementi probatori disponibili, per accertare non se la condotta dell’interessato integri gli estremi di reato, ma se essa abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La condizione ostativa della colpa grave può essere fondata sugli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione, anche quando questo si sia concluso con l’assoluzione pronunciata sulla base delle medesime evidenze poste a fondamento del provvedimento cautelare. Il giudice della riparazione incontra il solo limite di non poter fondare il proprio giudizio su fatti esclusi dal giudice della cognizione, restando libero di valutare autonomamente tutti i fatti che in quel giudizio sono stati accertati o non negati.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato domanda di riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. per la detenzione subita in un procedimento penale nel quale le erano stati contestati, tra gli altri, i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. In particolare, ella era stata sottoposta a fermo e poi alla custodia in carcere, quale moglie di un esponente di un sodalizio mafioso, sul presupposto che avesse garantito copertura contabile alle operazioni illecite della cosca attraverso la ditta a lei intestata.
Con sentenza divenuta irrevocabile, la ricorrente era stata assolta da tutte le imputazioni, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato. La Corte d’appello, in sede di riparazione, aveva però rigettato la domanda, ravvisando nella condotta dell’interessata la condizione ostativa della colpa grave. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. Il percorso argomentativo della Corte territoriale è ritenuto esente dalle censure dedotte, in quanto i giudici della riparazione hanno valorizzato elementi di fatto concreti, accertati nella loro dimensione ontologica nel giudizio di merito.
La Corte ribadisce il principio per cui il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello del processo di merito, al fine di stabilire non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, richiamando in proposito Sez. Un. n. 32383 del 2010 e Sez. IV n. 9212 del 2013.
Quanto alla natura gravemente colposa della condotta, la Corte richiama la nozione di ostatività della colpa elaborata da Sez. Un. n. 43 del 1995, intesa come macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza o inosservanza di leggi, che realizzi una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Nel caso di specie i giudici hanno individuato la colpa grave non già nella sola qualità di moglie del capo della cosca, bensì nell’avere consentito che la gestione della società a lei intestata fosse piegata a scopi illeciti, talora essendo parte attiva in transazioni commerciali di schermo.
Infine la Corte affronta il motivo con cui si deduceva che l’assoluzione era intervenuta sulla base delle stesse evidenze poste a fondamento della misura cautelare. Il rilievo è giudicato inconferente, perché sovrappone la valutazione sulla condotta colposa extraprocessuale, causale rispetto alla detenzione, con la valutazione sul compendio probatorio che ha portato all’assoluzione. Versandosi nell’ipotesi della c.d. ingiustizia sostanziale ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte precisa che può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione e non rileva che questo si sia definito con l’assoluzione sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, trattandosi di evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo solo in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio (Sez. IV n. 2145 del 2021; Sez. IV n. 12725 del 2025).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Nessuna liquidazione è disposta per le spese del Ministero resistente.
Nota della Redazione
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