Contestazione suppletiva dell’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio (Cass. pen. Sez. IV n. 37988 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati divenuti procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 del medesimo decreto senza che la persona offesa abbia proposto querela, il pubblico ministero conserva il potere di modificare l’imputazione ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., contestando in udienza l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio. Non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga una pronuncia “ora per allora”: l’improcedibilità, a differenza dell’estinzione del reato, non opera nella dimensione sostanziale e i fatti sopravvenuti assumono rilievo, dovendo i requisiti della pronuncia essere accertati al momento in cui essa è resa. Il giudice non può sindacare preventivamente l’ammissibilità della contestazione, ma deve decidere sull’imputazione come modificata; la preclusione illegittimamente opposta integra nullità assoluta di ordine generale ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 cod. pen., per mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla querela. Il giudice di merito ha ritenuto applicabile retroattivamente il nuovo regime di procedibilità introdotto dal d.Lgs. n. 150/2022 e ha escluso che potesse attribuirsi valenza alla contestazione suppletiva dell’aggravante operata dal pubblico ministero, in quanto intervenuta dopo la maturazione della condizione di procedibilità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo la violazione degli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. e la lesione del potere esclusivo del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, con nullità di ordine generale ex art. 178, lett. b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la fattispecie contestata è divenuta procedibile a querela per effetto della modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., applicabile dal 30 dicembre 2022, e che l’art. 85 d.Lgs. n. 150/2022 ha fissato la decorrenza del termine per la querela dalla data di entrata in vigore della riforma. Nel caso di specie nessuna querela valutabile è stata presentata nel termine.
Il thema decidendi attiene alla legittimità della decisione che ha ritenuto tamquam non esset la contestazione suppletiva dell’aggravante idonea a mantenere la perseguibilità d’ufficio. Sul punto la Corte registra due orientamenti contrapposti: il primo consente al pubblico ministero la modifica dell’imputazione in udienza anche dopo il decorso del termine per la querela; il secondo, valorizzando l’art. 129 cod. proc. pen., impone la declaratoria di improcedibilità e nega la modificazione.
Il Collegio aderisce al primo orientamento, sulla scorta di Sez. V n. 17532 del 11.04.2024, che ha escluso l’equiparazione tra l’estinzione del reato per prescrizione e l’improcedibilità per difetto di querela. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 49935 del 28.09.2023 non ha compresso i poteri dell’art. 517 cod. proc. pen., ma ha costruito il rapporto tra contestazione e causa estintiva in termini di prevalenza della seconda, maturata in senso sostanziale.
Diversamente, l’improcedibilità non determina alcun effetto preclusivo definitivo. Nel caso di declaratoria di improcedibilità anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati al momento in cui essa è resa. A conforto concorre l’art. 554-bis, comma 6, cod. proc. pen., che impone la modifica dell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, a garanzia del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. L’art. 517 cod. proc. pen. non prevede decadenze o limitazioni.
Il Tribunale ha quindi illegittimamente precluso al pubblico ministero il potere-dovere di esercitare e proseguire l’azione penale, incorrendo nella nullità assoluta di ordine generale ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen. La sentenza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di merito; per l’altro imputato l’annullamento consegue all’estinzione del reato per morte sopraggiunta.
Nota della Redazione
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