Riparazione ingiusta detenzione e colpa grave: onere di autonoma valutazione del giudice (Cass. pen. Sez. IV n. 2401 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve accertare in modo autonomo e completo la sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, valutando la condotta dell’interessato tenuta anteriormente e successivamente alla sottoposizione alla misura, nonché al momento della legale conoscenza del procedimento a suo carico. Rileva, a tal fine, se la condotta abbia ingenerato o contribuito a ingenerare nell’autorità procedente la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale, con rapporto di causa ad effetto rispetto alla detenzione. Il giudice della riparazione non sovrappone la propria valutazione a quella del giudice della cognizione, ma procede a un esame distinto dei presupposti dell’indennizzo. Le doglianze che si limitino a opporre il tenore di messaggi provenienti da terzi, senza allegare elementi di effettiva accondiscendenza dell’istante, sono mere opposizioni e non prospettano illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, quale giudice della riparazione ai sensi dell’art. 315 cod. proc. pen., ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da soggetto sottoposto ad arresti domiciliari per i delitti previsti dagli artt. 353 e 353-bis cod. pen., misura applicata dal GIP presso il Tribunale di Terni e poi sostituita con quella interdittiva e con l’obbligo di dimora. L’imputato era stato assolto in appello, dopo la condanna di primo grado, per insussistenza dei fatti, con pronuncia divenuta definitiva.

La Corte territoriale ha escluso ragioni di dolo o colpa grave, valorizzando la qualificazione degli appalti come servizi di valore inferiore alla soglia di affidamento diretto e il contenuto della messaggistica, riferibile a sollecitazioni provenienti da un terzo. Ha liquidato l’indennizzo in misura maggiorata rispetto al criterio aritmetico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi per la loro connessione logica e richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 32383 del 2010 in tema di incidenza causale della condotta dell’interessato. Il giudice della riparazione deve apprezzare tutti gli elementi probatori, verificando se la condotta tenuta abbia dato luogo alla restrizione con nesso di causa ad effetto.

Con riferimento alla distinzione tra l’ordine di valutazione rimesso al giudice della cognizione e quello spettante al giudice della riparazione, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite n. 43 del 1995, la Corte ha ritenuto infondata la censura del Ministero. Il giudice della riparazione ha operato un congruo esame sul mancato perfezionamento dell’elemento oggettivo dei reati, valorizzando la possibilità di affidamento diretto dei servizi di valore inferiore alla soglia e la mancanza di prova di qualsiasi effettiva collusione tra il pubblico ufficiale e il privato.

Quanto alla dedotta colpa grave, la Corte ha qualificato le argomentazioni del ricorrente come meramente oppositive. I messaggi richiamati provenivano dal solo terzo, senza che fossero evidenziati elementi di accondiscendenza dell’istante. Anche il riferimento allo scambio di SMS del 26.07.2016, avente a oggetto il mero sollecito di pagamento di una precedente fattura, è risultato aspecifico, non essendo stato configurato alcun comportamento compiacente in sinergia con la detenzione subita.

Infine, la Corte ha escluso che il comportamento reticente in sede di interrogatorio di garanzia potesse fondare la colpa grave. Richiamando la Sez. IV n. 30056 del 2022, ha ribadito che la condotta equivoca e ambigua non è equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio delle facoltà difensive. L’istante non aveva l’onere di fornire risposte esaurienti sulle ragioni di comportamento di terzi, dovendosi limitare a chiarire le proprie condotte. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del Ministero ricorrente, anche quale parte pubblica, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di legittimità, richiamando la Sez. IV n. 22810 del 2018.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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