Superbonus, concorso tra frode fiscale e truffa se il profitto è ulteriore (Cass. pen. Sez. III n. 33224 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di Superbonus 110%, il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen. concorre con il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 quando dalla utilizzazione dei documenti ideologicamente falsi derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto alla evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni. La cessione del credito di imposta correlato al Superbonus non può avvenire sulla base di fatture che non documentino spese relative a lavori effettivamente eseguiti, poiché l’asseverazione del tecnico abilitato attesta la congruità delle spese rispetto alle opere realizzate e la loro monetizzazione presuppone la effettiva esecuzione. In tema di misure cautelari reali, l’obbligo di autonoma valutazione del giudice è compatibile con il rinvio per relationem al provvedimento genetico, sempre che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale della Libertà di Palermo, con ordinanza del 22 settembre 2025, si è pronunciato sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse del legale rappresentante di una società in accomandita semplice, destinataria di un sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento genetico aveva disposto il vincolo, ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sui crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali della società e, in via subordinata per equivalente, su beni riconducibili agli indagati, in relazione a plurime ipotesi di frode fiscale, autoriciclaggio e truffa aggravata connesse alla percezione del Superbonus 110%.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza, annullando il decreto limitatamente a uno dei capi e riducendo l’importo del profitto sequestrabile in relazione a un altro. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo il difetto di autonoma valutazione, l’omesso assorbimento per specialità tra le fattispecie contestate, l’apparente motivazione sul ruolo della ricorrente, l’esclusione del concorso e l’insussistenza del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione è adempiuto quando l’ordinanza del Tribunale della libertà richiama per relationem le argomentazioni del provvedimento impugnato, a condizione che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio. La necessità di autonoma valutazione — precisa la Corte — è compatibile con il rinvio per relationem, salvo che l’ordinanza recepisca acriticamente la richiesta cautelare con mere clausole di stile.
Nel caso concreto, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto il fumus dei reati di indebita compensazione, autoriciclaggio, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta e omessa dichiarazione, con approfondimento sul quantum sequestrabile e sul periculum. Il Tribunale ha ritenuto che lo sviluppo argomentativo del decreto proceda mediante incorporazione della richiesta del pubblico ministero, seguita da personale disamina logico-critica.
Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il principio già affermato dalla Sez. III n. 36916 del 2020, secondo cui il concorso tra dichiarazione fraudolenta e truffa aggravata ai danni dello Stato si configura quando dalla utilizzazione dei documenti derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale. Il Collegio ribadisce il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 1235 del 2010, sconfessando le prospettazioni difensive, poiché nella specie il profitto derivante dalla detrazione è stato monetizzato mediante cessione dei crediti.
La Corte ricorda che, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza. I motivi terzo e quinto — concernenti il ruolo della ricorrente e il periculum — risultano inammissibili perché declinati in fatto, con richiesta di rilettura degli elementi probatori preclusa in sede di legittimità.
In ordine al ruolo della ricorrente, legale rappresentante e amministratore di diritto, la Corte richiama l’orientamento secondo cui gli obblighi dichiarativi gravano direttamente sul rappresentante legale dell’ente, a mente degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322/1988, qualificando il reato di omessa dichiarazione come a soggettività ristretta. Quanto al Superbonus, la Corte ritiene manifestamente infondata la tesi secondo cui l’emissione delle fatture potrebbe avvenire indipendentemente dalla esecuzione dei lavori, ribadendo il principio della Sez. VI n. 46354 del 2024: la cessione del credito richiede che le spese siano riferite a prestazioni effettivamente eseguite. La truffa si perfeziona con la deminutio patrimonii, come confermato dall’informazione provvisoria n. 4/2026 sulla decisione delle Sezioni Unite. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nota della Redazione
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