Rapina impropria e giustizia riparativa: accesso escluso per i reati procedibili d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 9220 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo per l’espletamento del programma di giustizia riparativa è disposta dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. solo quando si proceda per reati procedibili a querela soggetta a remissione. Ne consegue che, nel procedimento per rapina in concorso, reato procedibile d’ufficio, il diniego di accesso al programma è conforme a legge e la relativa doglianza è manifestamente infondata. Il provvedimento che nega l’accesso è inoltre inserito in un procedimento di natura amministrativa, non giurisdizionale, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Quanto alla qualificazione del fatto, la distinzione tra rapina e ragion fattasi non riposa sulle sole modalità violente della condotta: la convinzione di esercitare un proprio diritto deve essere ragionevole e dimostrata, non meramente soggettiva e ipotetica, restando altrimenti integrato il delitto di rapina.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 02.07.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella il 20.09.2021 nei confronti di uno dei due imputati per rapina impropria e lesioni personali aggravate in concorso, escludendo la contestata recidiva senza incidenza sulla pena. Nei confronti del coimputato la pena detentiva era sostituita con la detenzione domiciliare con prescrizioni.
Avverso tale pronuncia gli imputati proponevano ricorso per cassazione a mezzo di difensore comune, deducendo il negato accesso al programma di giustizia riparativa, il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e di escussione di un teste, la qualificazione del fatto come ragion fattasi anziché rapina, l’invarianza del trattamento sanzionatorio nonostante l’esclusa recidiva e il diniego della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e assoluta genericità estrinseca dei motivi, rilevando l’omesso confronto con la diffusa motivazione della sentenza impugnata, integrata da quella conforme di primo grado.
Il primo motivo è respinto sul piano del diritto: l’effetto sospensivo del processo per il programma di giustizia riparativa è previsto dall’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. unicamente per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, evenienza esclusa dall’imputazione di rapina in concorso. La Corte richiama Sez. 3 n. 33152 del 07.06.2024 e, in senso più radicale, Sez. 2 n. 6595 del 12.12.2023, dep. 2024, secondo cui l’impugnazione del provvedimento che nega l’accesso è inammissibile perché inserita in un procedimento di natura amministrativa.
Parimenti inammissibile è il motivo sulla mancata escussione del teste e sulla rinnovazione istruttoria: la Corte territoriale ha argomentato la superfluità della prova, risultando la dinamica chiarita dalla narrazione della persona offesa, confortata da riscontri documentali, e la rinnovazione si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, in linea con Sez. 5 n. 8422 del 14.01.2020.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte conferma la rapina, valorizzando la costanza e coerenza delle dichiarazioni della persona offesa e gli aspetti inequivoci della condotta. La pretesa volontà di riscuotere un credito è rimasta indimostrata e, secondo Sez. Un. n. 29541 del 2020, la convinzione di agire per un diritto deve essere ragionevole e verificata, non frutto di mera ipotetica rappresentazione. Sul punto richiama anche Sez. 2 n. 44325 del 2007, Sez. 2 n. 23678 del 2015 e Sez. 2 n. 56400 del 2016.
Infine, l’invarianza della pena è giustificata dall’evidenza aritmetica: in primo grado erano già state riconosciute le attenuanti generiche prevalenti, con pena base nel minimo e riduzione massima di un terzo. Il diniego della pena sostitutiva è sorretto dai precedenti penali, incompatibili con una prognosi favorevole, in aderenza a Sez. 5 n. 17959 del 26.01.2024. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila per ciascun ricorrente in favore della Cassa delle ammende, con motivazione in forma semplificata.
Nota della Redazione
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