Riparazione per ingiusta detenzione: condotta ostativa e nesso causale (Cass. pen. Sez. III n. 2799 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente è ostativa al riconoscimento dell’indennizzo solo se causalmente collegata alla produzione dell’evento costitutivo del diritto, ossia all’adozione o al mantenimento del provvedimento coercitivo. Il giudice della riparazione deve effettuare uno specifico raffronto tra le dichiarazioni rese dall’indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell’ordinanza cautelare, non potendo fondare il diniego su condotte che non abbiano inciso sull’apparenza dei presupposti della misura. Non è ascrivibile all’interessato l’inerzia degli inquirenti nell’accertamento di fatti indicati nell’interrogatorio di garanzia e rivelatisi decisivi per l’assoluzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la liquidazione dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita in carcere dal 14 dicembre 2015 al 23 aprile 2016 e agli arresti domiciliari fino al 19 settembre 2017, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata, per il quale era stato assolto con sentenza della Corte di appello di Palermo del 19 settembre 2017 con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Con ordinanza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo, decidendo in seguito a una precedente sentenza di annullamento con rinvio della Sezione Quarta della Corte di cassazione, aveva rigettato l’istanza di riparazione ravvisando una condotta gravemente colposa nelle dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento per difetto e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la Corte territoriale aveva fondato il diniego su una serie di dichiarazioni difensive giudicate insincere e gravemente reticenti: aver screditato l’accusatore, aver negato l’uso del ciclomotore trovato dagli inquirenti con il motore ancora caldo, aver dichiarato di essersi iniettato cocaina quando la siringa non era stata rinvenuta.
I Giudici di appello erano entrati nel merito dell’assoluzione, manifestando perplessità sull’esito del giudizio e riproducendo la medesima motivazione dell’ordinanza di rigetto già annullata, insistendo sulla decisività dei dati del ciclomotore “caldo” e della siringa non trovata come sinergici dell’adozione e del mantenimento della misura cautelare.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui è dolosa non solo la condotta volta a realizzare un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, ma anche quella consapevole e volontaria i cui esiti, valutati con il parametro dell’id quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. È invece colposa la condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi, determini una ragione di intervento dell’autorità giudiziaria sostanziantesi nell’adozione di un provvedimento restrittivo o nella mancata revoca di uno già emesso. La condotta può essere anteriore o posteriore al fatto, processuale o extraprocessuale, ma deve pur sempre essere collegata causalmente all’evento costitutivo del diritto (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995; Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010; Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013).
La sentenza rescindente aveva già osservato che non è possibile negare la riparazione sulla base di condotte, anche illecite, non poste a base della misura cautelare o del suo mantenimento, senza spiegare la loro rilevanza “sinergica” nel creare l’apparenza dei presupposti della custodia che abbiano indotto in errore l’autorità giudiziaria (Sez. 4 n. 14000 del 15/01/2014; Sez. 4 n. 43457 del 29/09/2015). È sempre necessario il raffronto tra la condotta dell’indagato e le ragioni esposte nell’ordinanza (Sez. 3 n. 36336 del 19/06/2019).
Nel caso in esame resta carente la motivazione sull’incidenza causale della condotta del ricorrente in termini di creazione dell’apparenza dei presupposti della misura o del suo mantenimento. La Corte ha pertanto annullato con rinvio perché la Corte territoriale verifichi l’idoneità delle dichiarazioni rese a influire sull’emissione della misura e sul suo mantenimento, in presenza di dichiarazioni difensive rivelatesi decisive ai fini dell’assoluzione.
Nota della Redazione
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