Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 216 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione non può tradursi nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze processuali. La valutazione della rilevanza e dell’attendibilità delle fonti di prova e la scelta, tra i vari risultati probatori, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la decisione, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Essi si sottraggono al controllo di legittimità quando non siano espressi con affermazioni apodittiche o illogiche. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante il raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La chiusura del dibattimento importa revoca implicita delle prove ammesse, e la relativa nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella formulazione e precisazione delle conclusioni.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per il reato di rapina impropria pluriaggravata. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna con pronuncia depositata il 05.04.2024. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione, anche per travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e omessa considerazione delle prospettazioni difensive.
La questione centrale riguarda l’entità della somma sottratta e le asserite incertezze e discrasie della deposizione della persona offesa. La difesa ha invocato atti delle indagini preliminari che, secondo la lettura delle due sentenze di merito, non risultano acquisiti al fascicolo del dibattimento né utilizzati per rituali contestazioni. Un ulteriore profilo riguarda la mancata escussione dei testi della difesa, a seguito della revoca implicita delle prove ammesse per effetto della chiusura del dibattimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come vizio di motivazione, finisce per contestare il risultato dell’apprezzamento e della valutazione degli elementi acquisiti, sollecitandone una rivisitazione in vista di un approdo diverso e alternativo rispetto alle conclusioni dei giudici di merito. Il ricorso è quindi mirato a contestare una decisione asseritamente sbagliata, fondata su una valutazione che la difesa assume erronea delle fonti di prova.
La Corte ha ribadito che la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Questi, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, come affermato dalle Sez. 6 n. 13809 del 17.03.2015, Sez. 2 n. 7667 del 29.01.2015 e Sez. 2 n. 20806 del 05.05.2011. Il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito.
Quanto alle asserite incertezze della deposizione della persona offesa, la Corte ha osservato che la difesa invoca atti delle indagini preliminari che, dalle sentenze di merito, non risultano acquisiti al fascicolo del dibattimento né utilizzati per contestazioni. Il motivo è dunque formulato in termini non consentiti in sede di legittimità, prospettando una differente lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, in presenza della preclusione, per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. Un. n. 12 del 31.05.2000).
Sul profilo della mancata escussione dei testi della difesa, la Corte ha ricordato che la chiusura del dibattimento importa la implicita ma univoca revoca delle prove ammesse in origine. Quando la revoca intervenga senza adeguata motivazione sul requisito della loro superfluità, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ovvero una violazione del diritto della parte di difendersi provando, stabilito dall’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della parità delle armi sancito dall’art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, cui si richiama l’art. 111, comma 2, Cost. in tema di contraddittorio (cfr. Sez. 5 n. 16976 del 12.02.2020). Tale nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella formulazione e precisazione delle conclusioni (cfr. Sez. 3 n. 29649 del 27.03.2018; Sez. 6 n. 42182 del 16.10.2012).
Nel caso di specie, alcun rilievo era stato sollevato dalla difesa che, né con l’atto d’appello né con il ricorso, ha evidenziato l’essenzialità del contributo conoscitivo che i testi avrebbero potuto apportare alla ricostruzione della vicenda, limitandosi a lamentare l’impossibilità di una revoca tacita. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi di logicità, ha congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto del proprio convincimento, fondandolo sulle dichiarazioni della persona offesa e specificando che gli elementi addotti dalla difesa non si sono dimostrati in grado di scalfire il solido quadro probatorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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