Conversione dell’impugnazione e vaglio di ammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. III n. 2795 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conversione dell’impugnazione prevista dall’art. 568, quinto comma, cod. proc. pen., ispirata al principio di conservazione degli atti, determina l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente, privilegiando la volontà della parte di attivare il rimedio predisposto dall’ordinamento. Tale meccanismo non comporta però alcuna deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l’atto convertito deve possedere i requisiti di sostanza e di forma propri dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. Il favor impugnationis non consente deroghe alle norme che disciplinano i diversi mezzi di gravame. Ne consegue che, nel giudizio di cassazione, le censure sulla valutazione della prova devono essere formulate enucleando una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale sussumibile nella tassativa elencazione dell’art. 606 cod. proc. pen. La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, postulando un apprezzamento di merito, non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte, salvo che la sentenza impugnata sia anteriore all’entrata in vigore della norma.

Il Fatto

Il Tribunale di Locri ha condannato la ricorrente alla pena dell’ammenda, ritenendola responsabile dei reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione. Le contestazioni riguardavano la detenzione, fino al 7.7.2014, di sette cani e ventisei gatti all’interno del proprio appartamento, animali che, per il continuo abbaiare e miagolare, disturbavano i condomini e che, per l’incuria e le precarie condizioni igieniche, provocavano odori nauseabondi avvertiti anche dagli abitanti degli immobili limitrofi.

Avverso la sentenza l’imputata ha proposto atto di appello davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, riconvertito in ricorso per Cassazione per l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex art. 593, terzo comma, cod. proc. pen. La ricorrente ha lamentato la violazione del diritto di difesa per l’illegittima riduzione della lista testi e l’omessa escussione dei testi a discarico, la mancanza di risultanza istruttoria comprovante le condotte contestate e, in via subordinata, l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva la sussistenza della condizione di procedibilità per il reato di cui all’art. 659 cod. pen. che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 3 d.lgs. n. 150/2022, è costituito dalla querela della persona offesa. La sentenza impugnata, ancorché pronunciata in data antecedente al mutato regime, dà conto della querela presentata da una condomina.

La Corte chiarisce quindi il perimetro dell’istituto della conversione dell’impugnazione. L’art. 568, quinto comma, cod. proc. pen. determina l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio predisposto. Ciò non si traduce però in una deroga alle regole del giudizio di impugnazione correttamente qualificato: l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e di forma propri dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il favor impugnationis deroghe di sorta. Richiama sul punto Sez. IV n. 5291 del 2004 e Sez. I n. 2846 del 1999.

Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato per la sua generica formulazione: non vengono esplicitate le ragioni della lesione del diritto di difesa, non configurabile in conseguenza dell’esercizio del potere di riduzione della lista testimoniale conferito dall’art. 468, secondo comma, cod. proc. pen., a fronte di ben 131 testi indicati dal difensore.

Le censure sulla valutazione della prova risultano apodittiche, senza enucleazione di alcuna violazione di legge o vizio motivazionale sussumibile nell’art. 606 cod. proc. pen., risolvendosi nella generica contestazione delle risultanze istruttorie. Emerge invece dalla sentenza impugnata la compiuta rappresentazione della condizione di incuria, degli escrementi sui balconi, dell’odore nauseabondo e del continuo abbaiare dei cani. Correttamente il Tribunale ha affermato la penale responsabilità quanto all’art. 674 cod. pen., per l’entità delle esalazioni maleodoranti e il superamento della normale tollerabilità richiamando l’art. 844 cod. civ., e quanto all’art. 659 cod. pen., essendo l’evento di disturbo potenzialmente idoneo a essere risentito da un numero indeterminato di persone.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la richiesta è inammissibile: trattasi di questione che postula un apprezzamento di merito e non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte, salvo che la sentenza impugnata sia anteriore all’entrata in vigore della norma, ipotesi non ricorrente. Segue la condanna alle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere l’assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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