Riparazione ingiusta detenzione esclusa se il proscioglimento è per prescrizione (Cass. pen. Sez. IV n. 10481 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riparazione per ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di esse — sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà — impedisce il sorgere del diritto, salvo che per la parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi per il detto reato. È irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di ingiustizia formale. L’imputato che si sia giovato della prescrizione, non rinunciandovi pur avendone il diritto ex art. 156 cod. pen., non può invocare la riparazione: la rinuncia alla prescrizione avrebbe consentito di chiedere e ottenere l’assoluzione nel merito, condizione cui l’art. 314 cod. proc. pen. subordina l’accoglibilità della domanda.
Il Fatto
Un soggetto era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, con misura protrattasi fino alla sostituzione con gli arresti domiciliari e poi con misure meno afflittive, fino alla revoca definitiva. Rinviato a giudizio per i soli reati in materia di stupefacenti, era stato assolto nel merito perché il fatto non sussiste quanto all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, mentre per gli ulteriori fatti, riqualificati ex art. 73, quinto comma, t.u. n. 309/1990, era stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione.
La Corte d’appello di Perugia aveva rigettato l’istanza di riparazione, ritenendo ostativa la circostanza che il proscioglimento non era avvenuto con formula di merito, neppure ipotizzandosi una diversa qualificazione dei reati. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., lamentando l’omessa considerazione delle reiterate richieste di revoca della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, in presenza di più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito da una sola di esse, autonomamente idonea a sostenere la misura, impedisce il sorgere del diritto alla riparazione. La Sezione richiama sul punto Sez. Un. n. 4187 del 30.10.2008, Sez. IV n. 29623 del 14.10.2020, Sez. IV n. 5621 del 16.10.2013 e Sez. IV n. 2058 del 15.02.2018.
Il ricorrente si era giovato di una pronuncia di prescrizione senza rinunciarvi, pur avendone il diritto ex art. 156 cod. pen., esercitabile anche al fine di conseguire la precondizione cui l’art. 314 cod. proc. pen. subordina la domanda. Ove avesse voluto perseguire l’interesse alla riparazione in presenza di reati prescritti, avrebbe dovuto chiedere e ottenere, rinunciando alla prescrizione, una sentenza assolutoria di merito che acclarasse l’ingiustizia della custodia.
Tale scelta non colloca l’istante in una situazione di irragionevole pregiudizio, trattandosi di esigenze di pari rango valoriale, delle quali il soddisfacimento dell’una impone la rinuncia all’altra (Sez. IV n. 30404 del 05.07.2022). La rinuncia alla possibilità di ottenere una pronuncia di merito non è irragionevole, costituendo effetto secondario rispetto al primario obiettivo dell’esonero da responsabilità penale.
La Corte richiama altresì la Corte cost. n. 219 del 2008, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui condizionava in ogni caso il diritto all’equa riparazione all’assoluzione nel merito, precisando che la situazione dell’assolto è equiparabile a quella del condannato solo per la parte di custodia sofferta che soverchi la pena inflitta o astrattamente infliggibile.
Infine, la Sezione esclude l’ipotesi di ingiustizia formale: l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza perché il richiedente, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, è stato prosciolto per prescrizione da altre, costituenti di per sé titolo legittimante la misura, senza che la custodia patita abbia soverchiato la pena astrattamente infliggibile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.