Reato continuato escluso se gli episodi sono occasionali (Cass. pen. Sez. VII n. 28393 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso, richiesta dall’art. 81, comma 2, cod. pen., non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. È necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine. Tale unicità va esclusa quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità di uno di essi. Il motivo di ricorso che riproponga censure già vagliate dal giudice di appello con motivazione congrua è generico e versato in fatto, dunque inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la decisione di primo grado in relazione a plurimi episodi di resistenza a pubblico ufficiale.

Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen., oltre a vizio di motivazione. La questione centrale riguarda il riconoscimento della continuazione tra i diversi episodi contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che l’unico motivo proposto riprende censure già formulate con l’atto di appello e già vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità. Ne deriva la qualificazione del mezzo come generico e versato in fatto, e dunque inammissibile in sede di legittimità.

Nel confermare tale esito la Corte richiama la nozione di disegno criminoso. L’unicità richiesta per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implichi la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre invece che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine, come affermato dalla Sez. V n. 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258862-01.

La Corte precisa poi il criterio negativo di esclusione. Ai fini della configurabilità dell’unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’inizio. Tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l’occasionalità di uno di questi, secondo il precedente Sez. III n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01.

Su questa base la Corte ritiene corretta, con motivazione puntuale, la valutazione della Corte di appello, che aveva qualificato i singoli episodi di resistenza a pubblico ufficiale come occasionali reazioni al, peraltro legittimo, intervento della polizia penitenziaria all’interno della cella del ricorrente. Ne consegue l’esclusione che gli episodi fossero frutto di un’originaria ideazione e determinazione volitiva, sia pure per sommi capi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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