Ripartizione interna della solidarietà parametrata al credito effettivamente azionato (Cass. civ. Sez. III n. 19492 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ripartizione interna della solidarietà, ai fini del regresso del condebitore che ha pagato l’intero, va effettuata sull’ammontare del credito che il creditore ha concretamente fatto valere, e non su quello astrattamente rivendicabile. La circostanza che il creditore si sia riservato di agire per il residuo è irrilevante, se a quella riserva non abbia fatto seguito alcuna domanda. La provvisionale pronunciata in sede penale non è idonea a fare stato nel giudizio civile, ma può essere assunta dal giudice come prova o elemento di prova della responsabilità e del danno, nell’ambito di un autonomo accertamento.
Il Fatto
Una società è stata assoggettata a commissariamento. Dal relativo procedimento penale è scaturita, a carico di più imputati, una condanna con riconoscimento di una provvisionale a favore della società, salva la quantificazione del danno in sede civile. Uno degli obbligati ha pagato l’intera provvisionale e, agendo in regresso, ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti degli altri due condebitori.
Il ricorrente ha proposto opposizione sostenendo che il credito non fosse liquido, per mancata ripartizione delle rispettive colpe. Il Tribunale ha revocato il decreto e ripartito le quote. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale e rigetto di quello incidentale, ha ridotto l’importo dovuto dal ricorrente, parametrando la ripartizione al danno per cui la società aveva effettivamente agito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 1375 cod. civ. e dell’art. 1236 cod. civ., contestando che la ripartizione sia stata operata sul credito effettivamente azionato anziché su quello astrattamente rivendicabile. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura investe un’ipotesi futura e non la ratio effettiva, poiché il creditore, pur avendo manifestato l’intenzione di agire per il resto, non ha proposto alcuna domanda per il residuo.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1306 cod. civ. in relazione all’art. 295 cod. proc. civ., sostenendo che la limitazione della domanda era stata operata solo verso taluni condebitori. Anche questo profilo è inammissibile: non si discute di pregiudizialità in senso tecnico. Il titolo dell’azione di regresso è la provvisionale, e il fatto che in un separato giudizio il ricorrente sia stato ritenuto non responsabile verso la società non incide, perché egli è chiamato in forza di un titolo diverso.
I motivi terzo e quarto, sul presupposto dell’art. 2055 cod. civ., censurano l’uso della provvisionale come condanna generica che non farebbe stato nel giudizio civile. La Corte li dichiara inammissibili: il giudice di merito non ha fatto leva sul giudicato, ma ha considerato l’accertamento penale come prova della responsabilità, compiendo un autonomo accertamento.
Il quinto motivo, ancora sull’art. 2055 cod. civ., invoca l’assoluzione dal reato di falsificazione dei bilanci. È inammissibile perché estraneo alla ratio: il ricorrente risponde per avere illegittimamente distribuito dividendi, non per avere falsificato bilanci.
Il sesto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 cod. civ. per indeterminatezza dei danni. La Corte lo dichiara infondato, richiamando il principio di riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione, secondo Cass. 8053/2014: la condanna generica non fa stato, ma può costituire prova del danno. Il settimo motivo, da omesso esame, è infondato, avendo la sentenza considerato il versamento già eseguito e ritenuto che esso fu effettuato a favore della parte civile e non del condebitore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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