Subentro del commissario straordinario nei contratti richiede manifestazione esplicita di volontà (Cass. civ. Sez. I n. 11146 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di amministrazione straordinaria, il contratto in corso prosegue ope legis ai sensi degli artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, ma il subentro del commissario straordinario richiede una manifestazione di volontà esplicita. La prosecuzione del rapporto e il pagamento di corrispettivi per prestazioni già eseguite non integrano subentro tacito per facta concludentia, né rendono improponibile l’azione revocatoria fallimentare. Solo con l’esplicito subentro trovano applicazione la disciplina dei contratti pendenti ex artt. 72, comma 1, e 74 l.fall., con l’assunzione in prededuzione di tutti gli obblighi, mentre, in caso di scioglimento, il contraente in bonis insinua al passivo il credito per le prestazioni anteriori all’apertura della procedura.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. dei pagamenti effettuati dalla società poi ammessa all’amministrazione straordinaria in favore di un fornitore nel semestre antecedente la dichiarazione di insolvenza. La corte territoriale ha ridotto l’importo revocando, tra gli altri, il pagamento dell’Iva di rivalsa.
Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi, deducendo il subentro tacito per fatti concludenti, l’erronea valutazione delle prove, l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., la non revocabilità dell’Iva e l’insussistenza della scientia decoctionis. La società in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il primo motivo. Poiché non risultava alcuna dichiarazione di subentro, ma solo una comunicazione di scioglimento, correttamente la corte territoriale ha escluso che il comportamento successivo dei commissari potesse valere come revoca implicita dello scioglimento o come subentro tacito. L’esecuzione del contratto e la sua prosecuzione ope legis, ex artt. 50 e 51 d.lgs. n. 270/1999, non sono interpretabili come subentro per facta concludentia.
Richiamando i propri precedenti, la Corte ha ribadito che il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue automaticamente dopo l’apertura della procedura e che il commissario conserva il potere di sciogliersi in ogni momento. Finché tale facoltà non è esercitata, il rapporto prosegue; i crediti del contraente in bonis per le prestazioni rese nel periodo compreso tra l’apertura della procedura e lo scioglimento sono pagati in prededuzione. Solo un subentro esplicito determina l’applicazione della disciplina sui contratti pendenti e l’assunzione in prededuzione degli obblighi.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché volto a un sindacato sulla valutazione delle prove riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, in quanto prospetta una questione nuova, attinente alla qualificazione del contratto di procacciamento, mai sollevata nei gradi precedenti.
La Corte ha respinto il quarto motivo, affermando che l’esenzione da revocatoria ex art. 89 d.P.R. n. 602/1973 riguarda i pagamenti di imposte scadute eseguiti a favore degli enti impositori e non si estende ai pagamenti per crediti di rivalsa Iva spettanti ai prestatori di servizi. Resta fermo il meccanismo di detrazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 conseguente all’ammissione al passivo.
Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché versato nel merito, investendo l’accertamento del requisito soggettivo della revocatoria fallimentare. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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