Rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno e limiti del dedotto e deducibile (Cass. civ. Sez. I n. 4041 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche quando la parte vittoriosa nel giudizio di merito sia rimasta contumace e non abbia proposto alcuna eccezione. La regola si fonda sull’assimilazione del giudicato alla norma di diritto, che il giudice deve necessariamente considerare nella formazione del proprio giudizio. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendendo non solo le ragioni di fatto e di diritto esercitate, ma anche tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia. Restano fuori dalla sua portata le questioni che non potevano essere proposte prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che contesti la rilevazione officiosa del giudicato o la sua configurabilità, ove la corte territoriale si sia conformata ai principi di legittimità e la ricorrente non offra elementi per mutarli.
Il Fatto
Due coniugi, fideiussori per obbligazioni di una società poi fallita, presentano nel 2008 domanda di ammissione tardiva al passivo per un credito asseritamente pari al valore di un immobile di loro proprietà, pignorato e venduto all’asta. Il Tribunale dichiara la domanda improcedibile perché il fallimento risulta chiuso.
Sull’impugnazione della sola moglie, essendo il marito nel frattempo deceduto, la Corte d’Appello riconosce la procedibilità dell’istanza — il decreto di chiusura non era passato in giudicato, pendente un giudizio di legittimità — ma rigetta il gravame nel merito per l’esistenza di un giudicato esterno formatosi su una precedente identica domanda di insinuazione tardiva. La ricorrente impugna la sentenza in Cassazione con tre motivi; il fallimento non si difende.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 111, comma 2, Cost., 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte territoriale omesso la trattazione orale nonostante la richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità: della richiesta non v’è menzione né nell’intestazione della sentenza, dove si riportano le conclusioni rassegnate all’udienza del 14 novembre 2017, né nella parte espositiva. La ricorrente non ha riprodotto nel motivo il verbale di udienza e l’estratto della comparsa conclusionale, né ne ha riassunto il contenuto nella parte in cui si sollecitava la trattazione orale.
Il secondo motivo censura la rilevazione del giudicato senza eccezione di parte, invocando gli artt. 2909 c.c., 324, 101, 115, 116 e 132, comma 4, c.p.c.. La Corte lo dichiara inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., essendosi la corte distrettuale conformata ai principi di legittimità senza che la ricorrente abbia offerto elementi idonei a mutarli. La giurisprudenza di legittimità — Cass. S.U. n. 226/2001, Cass. n. 13916/2006, n. 20802/2010, n. 8614/2011, n. 6102/2014, n. 11365/2015, n. 9059/2016 — è costante nell’ammettere la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, trattato come quello interno perché assimilato alla norma di diritto. È dunque irrilevante che il curatore, contumace in entrambi i gradi di merito, non abbia eccepito la formazione del giudicato.
Nel merito della sussistenza del giudicato, la corte territoriale ha accertato — circostanza pacifica — che i coniugi avevano proposto nel 2008 identica istanza, per petitum e causa petendi, di insinuazione tardiva, rigettata dal Tribunale con sentenza non impugnata e divenuta definitiva. Il rigetto si fondava sull’omessa produzione dei contratti di fideiussione, che non aveva consentito di conoscerne il contenuto decisivo, e sul fatto che uno solo dei tre creditori bancari aveva agito in forza delle fideiussioni, circostanza ritenuta decisiva per escludere la prova del credito.
La Corte ribadisce che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, comprendendovi le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia, e ne restano fuori solo quelle che non potevano essere proposte prima del sorgere del fatto giuridico da cui scaturiscono, secondo gli indirizzi espressi da Cass. n. 5486/2019, n. 6091/2010 e n. 35137/2021. Il terzo motivo, che deduce violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 c.p.c. per l’omessa pronuncia nel merito, è inammissibile: la corte ha legittimamente deciso la controversia sulla scorta della pregiudiziale questione di rito. Il ricorso è dichiarato inammissibile e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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