Ripetizione indebito bancario: onere probatorio del correntista e valutazione del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 8175 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, l’onere probatorio gravante sul correntista che agisca per la ripetizione di indebito è assolto mediante il deposito dell’integralità degli estratti conto periodici, oppure tramite la produzione di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni, come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili. La possibilità di procedere ad un’attendibile integrazione della prova documentale carente, la concreta applicabilità dei criteri di ricostruzione dell’andamento del conto e la valutazione dell’attendibilità del tentativo ricostruttivo operato dal consulente tecnico d’ufficio sono rimessi alla insindacabile valutazione del giudice di merito, purché motivata. Il diritto del cliente di ottenere la documentazione ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 può essere esercitato attraverso un’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo a condizione che la documentazione sia stata preventivamente richiesta e siano decorsi novanta giorni senza consegna.

Il Fatto

Una società aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito chiedendo la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in relazione a un rapporto di conto corrente, contestando l’applicazione di interessi non dovuti pattuiti con rinvio alle “condizioni di piazza”, della capitalizzazione trimestrale, di spese e di commissione di massimo scoperto non pattuite. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, affermando la nullità della clausola di capitalizzazione e sostituendo il tasso pattuito con il tasso legale.

La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame dell’istituto di credito, rilevando che la società non aveva assolto gli oneri probatori: gli estratti conto prodotti decorrevano da data successiva all’apertura del conto ed erano incompleti, sì che la ricostruzione operata con la consulenza tecnica di primo grado aveva colmato tali carenze con ricostruzioni astratte e artificiose. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, l’onere probatorio del correntista che agisce in ripetizione è assolto con il deposito dell’integralità degli estratti conto o di altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni. Richiama in particolare Cass. Sez. I n. 37800 del 2022 e Cass. Sez. I n. 11735 del 2024, nonché l’armonizzazione dei criteri in presenza di domande contrapposte (Cass. Sez. I n. 1763 del 2024).

I criteri elaborati postulano però in ogni caso la verifica, da parte del giudice di merito, della possibilità di superare le lacune documentali per pervenire a un esito non meramente ipotetico. Quanto maggiore è il numero delle lacune e l’arco temporale della carenza, tanto più ardua risulta una ricostruzione attendibile.

La Corte ribadisce che sia la possibilità di integrare la prova carente, sia la concreta applicabilità dei criteri di ricostruzione, sia l’attendibilità del tentativo operato dal consulente sono rimessi alla insindacabile valutazione del giudice di merito, purché motivata (Cass. Sez. I n. 31187 del 2018; Cass. Sez. I n. 10293 del 2023). Nel caso di specie, la decisione impugnata è pervenuta alla conclusione che le lacune negli estratti conto, dettagliatamente elencate, e l’assenza di elementi sostitutivi fossero così rilevanti da non consentire un’adeguata ricostruzione.

Il primo motivo è inammissibile perché le censure non individuano alcun concreto inadeguato governo degli artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c., traducendosi in un sindacato sul merito. Il secondo motivo è inammissibile: le censure sul travisamento della prova non rientrano nei limiti individuati da Cass. Sez. Un. n. 5792 del 2024; il giudice può disattendere gli esiti della CTU (Cass. Sez. III n. 200 del 2021) motivando il dissenso; l’istanza ex art. 210 c.p.c. presuppone la richiesta ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 e il decorso di novanta giorni (Cass. Sez. I n. 24641 del 2021). Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché non pertinenti, rispettivamente, all’ipotesi di omesso esame di fatti (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014) e alla motivazione apparente.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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