Credito bancario da saldaconto ed elenco movimenti interni non provato (Cass. civ. Sez. I n. 12492 del 11.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell’opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato. Perché un fatto possa considerarsi pacifico occorre che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento, non bastando il mero silenzio dell’opponente su uno o più documenti. Il saldaconto ex art. 50 TUB è idoneo a comprovare la pretesa in sede monitoria, ma non è da solo sufficiente nel giudizio a cognizione piena, dovendosi valutare l’idoneità probatoria della documentazione complessivamente prodotta dalla banca.
Il Fatto
Il ricorrente si era opposto al decreto ingiuntivo con cui la banca gli aveva intimato il pagamento del saldo passivo del rapporto di conto corrente. Il Tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione, dichiarando la nullità della clausola di c.m.s. e rideterminando la somma dovuta, ma respingendo gli ulteriori motivi.
La Corte d’Appello di Bari ha confermato la decisione, ritenendo che la documentazione prodotta dalla banca — in particolare l’elenco movimenti — costituisse piena prova dell’andamento del conto e del credito finale, in mancanza di specifica contestazione da parte dell’opponente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla distribuzione dell’onere della prova e sull’idoneità della documentazione prodotta dalla banca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha reputato fondato il primo motivo, assorbendo gli altri due, formulati in via subordinata. La questione giuridica centrale riguarda la corretta distribuzione dell’onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando la banca fondi la pretesa su un saldaconto e su un elenco movimenti a uso interno.
La Corte ha rilevato che la banca aveva depositato il c.d. saldaconto ex art. 50 TUB, sufficiente a comprovare la pretesa in sede monitoria, unitamente a un elenco interno movimenti dal 20.11.2005 al 15.09.2014, descritto come estratto integrale del conto sofferenza rinveniente dal giro a sofferenza del conto corrente ordinario.
Il ragionamento della Corte territoriale è stato ritenuto erroneo. La Corte d’Appello aveva ritenuto che tale documentazione non fosse contestata, mentre il correntista aveva effettuato una precisa contestazione, chiedendo la rideterminazione del saldo sulla scorta delle nullità contrattuali sollevate e contestando l’idoneità del documento contenente un elenco di movimenti a uso esclusivamente interno agli uffici bancari, mai trasmesso in corso di rapporto al correntista.
La Corte ha quindi ribadito l’orientamento per cui la mancata contestazione della documentazione prodotta a sostegno del credito da parte dell’opponente non è sufficiente a far ritenere il credito comprovato. Occorre, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. Non basta il mero silenzio dell’opponente su uno o più documenti, ma occorrono atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci, idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice circa il fatto che il credito azionato sia pacifico in causa (cfr. Cass. n. 17371/2003).
La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui è idonea ed esclusiva a escludere che il credito azionato in giudizio sia pacifico la contestazione operata dal debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 10864/2018) e, in precedenza, l’orientamento per cui l’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto (cfr. Cass. n. 1538/2022).
In conclusione, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, affinché si attenga ai principi indicati e provveda anche a regolare le spese della fase di legittimità.
Nota della Redazione
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