La cessionaria deve provare la forma scritta ad substantiam del credito verso la PA e la costituzione in mora per gli interessi (Cass. civ. Sez. 3 n. 9851 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di crediti vantati verso una pubblica amministrazione, la cessionaria, convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma attrice in senso sostanziale, è gravata dall’onere di provare l’esistenza, prima ancora che la titolarità, del credito ceduto. Ove il credito derivi da un contratto con un ente pubblico, la sua fonte deve rivestire la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza determina la nullità del contratto per difetto di forma e la non predicabilità della cessione. Tale onere formale non può essere assolto né tramite prova testimoniale, per presunzioni o confessione, né mediante il meccanismo della non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. Le obbligazioni delle Aziende Sanitarie Locali, in quanto sottoposte alle norme sulla contabilità di Stato, sono obbligazioni querable: la mora non consegue automaticamente alla scadenza del termine di pagamento, ma richiede un formale atto di costituzione in mora.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di crediti per corrispettivi di forniture, otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, poi trasformata in Fondazione. Nella successiva opposizione, il Tribunale di Milano revocava il decreto e condannava l’ente al pagamento di una somma capitale e di ulteriori interessi. La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma, escludeva la debenza di una parte di interessi moratori, ma riconosceva alla cessionaria gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale e gli interessi anatocistici, ritenendone il decorso automatico, senza necessità di costituzione in mora.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel scrutinare congiuntamente il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ribadisce che alle Unità Sanitarie Locali e alle Aziende Sanitarie Locali si applicano le norme sulla contabilità di Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 382/1989, convertito nella legge n. 8/1990, rimanendo ferma la loro natura di persone giuridiche pubbliche. Da ciò deriva che, se manca la forma scritta del contratto fonte del credito, il contratto è nullo per difetto di forma e non ne è predicabile la cessione. La corte di merito ha errato nell’esonerare la cessionaria dall’onere di produrre i contratti, poiché la titolarità della posizione soggettiva è elemento costitutivo del diritto che l’attore ha l’onere di provare, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016.
Inoltre, il principio dell’art. 115 cod. proc. civ., sulla non necessità di prova dei fatti non specificamente contestati, non opera quando il fatto costitutivo è rappresentato da un atto per cui la legge impone la forma scritta ad substantiam: in tal caso l’osservanza dell’onere formale è richiesta per l’esistenza stessa del diritto, che può essere provato solo in via documentale, come già affermato da Sez. 1, n. 25999 del 2018 e da Cass., n. 12795/2025. La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può dedursi per implicito da singoli atti, ma deve essere manifestata nelle forme rigide prescritte dalla legge.
Quanto alla natura delle obbligazioni, l’inserimento delle Aziende Sanitarie nel sistema di tesoreria pubblica comporta la natura querable delle stesse. Ne consegue che la mera scadenza del termine di pagamento non vale a costituire in mora l’ente debitore, essendo necessario un formale atto di intimazione scritta di pagamento. La Suprema Corte richiama il proprio costante orientamento, espresso tra le altre da Cass., n. 8823 del 2007, n. 25402 del 2009, n. 18377 del 2010 e n. 15579 del 2019. La corte ambrosiana è pertanto pervenuta a un esito non conforme a diritto, avendo ritenuto applicabili gli interessi moratori in forza di un “decorso automatico”, senza necessità di costituzione in mora.
Il secondo motivo del ricorso principale è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente ha censurato passaggi isolati della sentenza senza attaccare specificamente il passaggio motivazionale in cui la corte di merito rilevava la mancata prova delle pretese riduzioni, difettando la critica concreta richiesta dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., secondo il principio ribadito da Cass., n. 5202/2025.
L’intero ricorso incidentale è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché i suoi motivi, pur sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e di omesso esame, mirava a una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, in contrasto con il principio per cui è inammissibile il ricorso che solleciti un nuovo esame del merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, affinché faccia miglior governo del riparto dell’onere probatorio e indaghi se vi siano stati atti di messa in mora da cui far decorrere gli interessi.
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Nota della Redazione
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