Azione di ripetizione e esibizione richiedono previa richiesta alla banca (Cass. civ. Sez. I n. 12952 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal correntista è autonoma rispetto a quella di nullità delle clausole anatocistiche e di interessi ultralegali, non estendendosi ad essa il giudicato formatosi sull’ammissibilità della domanda di nullità. La ripetizione presuppone la chiusura del rapporto, poiché solo in quel momento le opposte partite di debito e credito possono essere regolate, e tale chiusura costituisce condizione di ammissibilità della domanda. Il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119, comma 4, TUB, può essere esercitato in sede giudiziale mediante l’art. 210 cod. proc. civ. solo se la richiesta è stata previamente inoltrata alla banca e questa, senza giustificazione, non vi ha ottemperato. L’ordine di esibizione non ha funzione suppletiva dell’onere documentale che grava prioritariamente sulla parte.
Il Fatto
La vicenda ha origine dal contenzioso tra la correntista e la banca in relazione a un rapporto di conto corrente. La società chiedeva la restituzione delle somme indebitamente percepite dall’istituto a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, spese e commissioni non concordate, previa declaratoria di nullità delle clausole corrispondenti.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 16.09.2020, accoglieva in parte il gravame, riconoscendo l’illegittimità dell’ordine di esibizione e la utilizzabilità della documentazione non prodotta dalla banca, e accertava il saldo a credito della correntista alla data del 31.12.2002. Respingeva però la domanda di ripetizione, rilevando che il conto non era chiuso né alla data di introduzione del giudizio né a quella della consulenza. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione; la banca resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’unico motivo del ricorso principale, con cui si deduceva la violazione degli artt. 112, 276 e 324 cod. proc. civ. per non avere il giudice d’appello tenuto conto del giudicato interno formatosi sull’ammissibilità della domanda. Il motivo è infondato.
La ricorrente cumulava sotto un’unica domanda due azioni in realtà distinte. Il giudicato sull’ammissibilità si era formato con riguardo alla domanda di nullità, ma non poteva estendersi alla domanda di ripetizione. Quest’ultima è autonoma e ubbidisce a un diverso statuto giuridico, nel quale la chiusura del rapporto costituisce condizione di ammissibilità, generando la causa solvendi contestata per mezzo dell’azione di nullità.
Passando al ricorso incidentale, la Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. per difetto di interesse ad agire. Anche in difetto di motivazione espressa, la sentenza d’appello ha dato implicitamente atto di tale interesse, accogliendo la domanda. Il correntista ha un interesse certo ad accertare, anche prima della chiusura del conto, la nullità delle clausole anatocistiche, l’esistenza di addebiti illegittimi e l’entità del saldo ricalcolato, come affermato in Cass., Sez. I, 6.02.2024, n. 3310.
È invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui si denunciava la violazione dell’art. 210 cod. proc. civ. e dell’art. 119 TUB. Il diritto del correntista di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni può essere esercitato in giudizio mediante l’ordine di esibizione solo a condizione che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. I, 13.09.2021, n. 24641. L’ordine di esibizione non ha funzione suppletiva dell’onere che ricade prioritariamente sulla parte, e l’inerzia di questa non può essere corretta mediante la sua adozione.
Il terzo motivo del ricorso incidentale resta assorbito. In conclusione, il ricorso principale è respinto, il primo motivo del ricorso incidentale è rigettato, il secondo è accolto e il terzo assorbito. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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