Clausola di irripetibilità dei canoni e riduzione d’ufficio della penale nel leasing traslativo (Cass. civ. Sez. 3 n. 10901 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura, strutturandosi su considerazioni generali e astratte, non investe direttamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata. In tema di riduzione d’ufficio della clausola penale, l’esercizio del potere officioso ex art. 1384 c.c. presuppone comunque specifiche allegazioni della parte interessata; la censura che, omettendo parte del passaggio motivazionale, ne solleciti la rivalutazione si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del materiale probatorio, esulando dai limiti del giudizio di legittimità. Ne consegue, oltre alla condanna alle spese, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
La società stipulava un contratto di leasing immobiliare c.d. traslativo, preceduto dal trasferimento della proprietà dell’immobile alla concedente. A seguito dell’interruzione del pagamento dei canoni, la società concedente dichiarava la risoluzione del contratto e otteneva decreto ingiuntivo. La società utilizzatrice proponeva opposizione, deducendo la natura usuraria degli interessi e l’applicabilità dell’art. 1526 c.c., con conseguente diritto alla restituzione dei canoni versati in eccedenza.
Il Tribunale rigettava l’opposizione e le domande riconvenzionali; la Corte d’appello confermava integralmente la pronuncia. Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nonché istanza di decisione a seguito della proposta di definizione anticipata per inammissibilità formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la società ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1526, secondo comma, e 1384 c.c., censurando la sentenza per aver escluso l’esercizio del potere di riduzione equitativa dell’indennità convenuta, nonostante l’avvenuto riconoscimento dell’applicabilità dell’art. 1526 c.c. Secondo la ricorrente, la clausola di irripetibilità dei canoni non avrebbe potuto comprimere il potere officioso del giudice, posto a presidio dell’equilibrio sinallagmatico del rapporto.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La prima parte della censura è stata reputata priva di specifica critica della decisione impugnata, limitandosi a considerazioni generali su profili già riconosciuti dai giudici di merito. La parte finale del motivo, invece, non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva escluso la riduzione d’ufficio non per l’assoluta vincolatività della clausola, ma perché l’esercizio di tale potere presuppone specifiche allegazioni della parte interessata, non emerse dal materiale istruttorio.
La censura, inoltre, evocava una perizia di parte e ne sollecitava indirettamente la rivalutazione, omettendo parte del passaggio motivazionale richiamato. La Corte ha pertanto escluso che la doglianza deducesse un errore in iure, ravvisandovi una sollecitazione a una nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. La società è stata condannata alla refusione delle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., oltre alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1384 c.c. – Riduzione della penale
- Art. 1526 c.c. – Risoluzione del contratto
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati