Procedure comparative obbligatorie per incarichi di lavoro autonomo anche sotto soglia (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 12 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui regolamenti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 3, comma 57, l. n. 244/2007, si estende anche agli enti non ricompresi nell’art. 2 del TUEL, qualora gli stessi siano soggetti al D.Lgs. n. 165/2001. Il previo esperimento della procedura comparativa costituisce presupposto di legittimità ineludibile per il conferimento di incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001, sicché l’affidamento diretto rappresenta un’eccezione. Non è conforme a legge la previsione regolamentare che ammette l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a una soglia monetaria, atteso che l’obbligo di procedure comparative è generalizzato e non correlato a soglie quantitative.
Il Fatto
L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime trasmetteva alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la documentazione relativa al conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001, nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato dall’Università del Maryland. Nel corso dell’istruttoria emergevano profili di criticità del Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, approvato con Delibera di Consiglio del dicembre 2021, il cui esame veniva deferito al Collegio ai sensi dell’art. 3, comma 57, l. n. 244/2007.
La Motivazione della Corte
La Sezione ritiene non conforme alla legge l’art. 6, comma 1, del Regolamento, nella parte in cui subordina l’avvio della procedura comparativa all’ipotesi in cui “occorra o si ritenga utile” attivarla. Tale formulazione contrasta con il carattere obbligatorio della selezione comparativa, che l’art. 7, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 165/2001 configura come presupposto di legittimità ineludibile, nonché con il comma 6-bis che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di disciplinare e pubblicizzare procedure comparative generalizzate.
Quanto all’art. 9, comma 1, il Collegio censura la previsione che consente l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 5.000 euro, richiamando le deliberazioni nn. 61/2014, 122/2014, 48/2015, 80/2019 e quelle del 2020. La disciplina degli incarichi non prevede procedure selettive graduate per valore economico, a differenza della materia dei contratti pubblici, sicché la soglia monetaria introdotta dal Regolamento è contraria alla normativa primaria.
In relazione all’art. 10, comma 2, in materia di proroga dell’incarico, la Sezione ribadisce il divieto di rinnovo e il carattere eccezionale della proroga, ammessa solo per completare il progetto e per ritardi non imputabili all’incaricato, fermo il compenso pattuito in sede di affidamento. Pur evidenziando l’opportunità di precisazioni testuali, il Collegio non ritiene indispensabile una modifica regolamentare, purché la norma primaria sia rispettata nei singoli affidamenti.
La deliberazione accerta quindi la non conformità del Regolamento ai parametri normativi negli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1, e invita l’Ente a modificare le relative disposizioni, disponendo la trasmissione dell’atto per gli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 33/2013.
Nota della Redazione
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