L’agente contabile non oppone compensazione a tributi riscossi e non riversati (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 277 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente della riscossione non può opporre la compensazione legale ex art. 1243 c.c. alle pretese dell’ente derivanti dal mancato riversamento dei tributi riscossi per suo conto. L’art. 226 del R.D. n. 827/1924 impone l’integrale versamento delle somme introitate e introduce un’eccezione al principio civilistico della compensazione. La compensazione volontaria ex art. 1252 c.c. è esclusa in assenza di prova della concorde volontà delle parti. Il credito dell’ente è sottratto alla compensazione anche ex art. 1246, n. 3, c.c., per la sua origine pubblicistica e la destinazione a uno specifico scopo. Il giudice contabile non entra nel merito dei contrapposti rapporti di debito e credito tra ente e agente.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio il conto giudiziale relativo alla gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per conto di un Comune, per l’esercizio 2020, chiedendo la declaratoria di irregolarità e la condanna dell’agente contabile al pagamento di euro 7.986,00, oltre interessi legali.
L’ente aveva parificato il conto con esito negativo, per il ritardo nel rendimento e per le irregolarità dei versamenti. L’agente contabile ha eccepito l’insussistenza del debito, deducendo una compensazione riconosciuta dal Comune con propri provvedimenti tra parte del credito vantato e quanto non riversato. L’Amministrazione ha poi contestato l’esistenza della compensazione, avendo revocato il provvedimento che l’aveva disposta. La difesa ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della decisione del giudice civile sull’opposizione al pignoramento.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha respinto la richiesta di rinvio, richiamando l’autonomia del giudizio di conto rispetto ai giudizi incardinati presso altri plessi giurisdizionali, anche se vertenti sui medesimi fatti materiali. Le Sezioni Riunite n. 3/2021 e n. 22/2022/RCS hanno escluso la sospensione del processo fuori dai casi tassativi di legge, a salvaguardia dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Quanto alla procedibilità, la Corte ha distinto l’omessa parificazione, che genera improcedibilità, dalla parificazione con esito negativo, che non preclude la cognitio del Collegio. La declaratoria certificativa dell’ente non vincola il giudice contabile, che può procedere all’esame del conto.
Nel merito, la Sezione ha affermato l’irregolarità della gestione sotto il profilo formale: la mancanza delle annotazioni relative alle riscossioni e alle ricevute interrompe il percorso di tracciabilità della somma pubblica, impedendo di ricondurre il singolo versamento al soggetto inciso.
Sul piano sostanziale è risultato incontestato il mancato riversamento dell’intera somma riscossa. La Corte ha respinto le tesi difensive fondate sulla compensazione, rinviando alle decisioni di questa Sezione n. 95/2025 e della Sezione giurisdizionale per il Veneto n. 207/2019 e n. 5/2023. L’art. 181 del Tuel e l’art. 226 del R.D. n. 827/1924 impongono l’integrale versamento delle somme introitate, introducendo un’eccezione alla compensazione civilistica.
La Sezione ha aggiunto che il credito dell’ente è sottratto alla compensazione ex art. 1246, n. 3, c.c. e che la compensazione volontaria è smentita dalle evidenze documentali, mancando la prova della concorde volontà richiesta dall’art. 1252 c.c. Il credito per le somme riscosse è indipendente dagli eventuali crediti vantati dall’agente. Le somme, prima del riversamento, non sono soggette allo ius retentionis: l’agente deve assolvere l’obbligo di corresponsione delle somme detenute.
Il conto è stato pertanto dichiarato irregolare e non ammesso a discarico, con condanna dell’agente al riversamento di euro 7.986,00, oltre interessi legali sulle somme riscosse mensilmente e non riversate, e al pagamento delle spese di giustizia ex art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1243 c.c. – Compensazione legale e giudiziale
- Art. 1246 c.c. – Casi in cui la compensazione non si verifica
- Art. 1252 c.c. – Compensazione volontaria