Riposi settimanali autisti: il termine di recupero è di 90 ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20792 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di periodi di riposo settimanale dei conducenti addetti al trasporto su strada, l’art. 8, par. 6, del Regolamento CE n. 561/2006 va interpretato nel senso che il termine complessivo di riposo da fruire nel corso di due settimane consecutive è di 90 ore, pari a due riposi ordinari di 45 ore, oppure a un riposo ordinario di 45 ore e a uno ridotto di 24 ore, con obbligo di recuperare le 21 ore mancanti entro la terza settimana successiva, affiancandole a un ulteriore periodo di riposo. È pertanto errata l’interpretazione che individua in 69 ore il limite minimo da godere entro la terza settimana. La questione della frazionabilità dei riposi resta logicamente subordinata alla corretta determinazione del monte ore complessivo.
Il Fatto
Due lavoratori, autisti addetti a tratte superiori a 50 km con qualifica di operatore di esercizio, convenivano in giudizio la società datrice di lavoro davanti al Tribunale di Palermo, chiedendo il risarcimento per il mancato godimento dei riposi settimanali maturati e non fruiti nel periodo 2007-2014, oltre a differenze retributive per indennità di agente unico.
Il Tribunale rigettava le domande, rilevando la carenza di allegazione sul profilo risarcitorio e l’inadeguatezza probatoria sulle pretese retributive. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 637/2022, confermava la pronuncia, ritenendo che il Regolamento CE n. 561/2006 esigesse un congruo periodo di riposo mai inferiore a 69 ore entro la fine della terza settimana, fruibile anche in più frazioni. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte precisa anzitutto che, ratione temporis, si applica il Regolamento CE n. 561/2006 e non il successivo n. 1054/2020. Il nodo interpretativo riguarda l’art. 8, par. 6, là dove stabilisce che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo regolare e uno ridotto di almeno 24 ore, con compensazione mediante un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva.
Secondo la Corte, il tenore letterale della norma europea è chiaro: il termine complessivo di riposo da fruire entro la terza settimana è di 90 ore. A tanto conducono le due alternative previste dalla disposizione, entrambe di pari valore, alle quali si aggiunge la possibilità di recuperare le 21 ore mancanti affiancandole ad altro periodo di riposo.
Il ragionamento dei giudici di merito muove da un dato di partenza errato. La Corte territoriale ha fissato in 69 ore il limite minimo entro la terza settimana e ha conseguentemente ritenuto idonei i tre riposi di 24 ore settimanali, per un totale di 72 ore, goduti dai ricorrenti. Tale conclusione non è condivisibile.
La questione della frazionabilità dei riposi e dei limiti in cui è consentita resta assorbita: essa presuppone la preventiva e corretta individuazione del parametro normativo di riferimento. Allo stesso modo, ogni valutazione sull’idoneità delle allegazioni, sulla rilevanza della circolare ministeriale del 29.4.2015 e sulla sufficienza delle prove documentali deve essere condotta alla luce del nuovo parametro.
Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando la corretta interpretazione della norma regolamentare e provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.