Riporto del credito IVA, sanzioni solo se il credito è utilizzato in compensazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15938 del 24.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le quote consortili versate a copertura delle spese generali di gestione del consorzio, non collegate a specifiche controprestazioni in un rapporto sinallagmatico, non costituiscono corrispettivi di prestazioni di servizi e sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo. La restituzione di tali contributi, pertanto, non può essere assoggettata al meccanismo di variazione dell’imponibile di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972. La sanzione per l’utilizzo di un credito d’imposta inesistente o non spettante, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, si configura solo qualora il credito sia stato effettivamente utilizzato in compensazione, e non anche quando sia stato meramente esposto in dichiarazione e riportato negli anni successivi.

Il Fatto

La società consortile aveva riportato nell’anno 2013 un credito IVA maturato nell’anno 2012, derivante da due note di variazione emesse nei confronti delle consorziate per la restituzione di contributi versati in eccedenza. L’Agenzia delle entrate, in sede di controllo automatico della dichiarazione, disconosceva il credito per l’omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno di provenienza. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, riconosceva il diritto al riporto solo in misura parziale, escludendo la detraibilità del credito derivante dalle note di variazione, e confermava le sanzioni sull’intero ammontare del credito disconosciuto. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, applicando la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022. Il Collegio ha chiarito che il termine semestrale di impugnazione, scadente tra la data di entrata in vigore della legge e il 31.10.2023, è sospeso per undici mesi e che tale sospensione non si cumula con quella feriale in caso di sovrapposizione dei relativi periodi.

Quanto al primo motivo, relativo alla legittimità delle note di variazione, la Corte lo ha ritenuto infondato. Essa ha ricordato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi solo quelle rese verso corrispettivo, con un nesso diretto tra la prestazione e il compenso percepito. I contributi versati dai consorziati sono imponibili solo se commisurati all’entità dei servizi resi dal consorzio, mentre le quote destinate alla copertura delle spese generali, prive di un legame sinallagmatico con specifiche controprestazioni, configurano mere attività di finanziamento escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Nel caso di specie, i giudici di appello avevano accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che i contributi restituiti costituivano un’eccedenza di liquidità non correlata a specifiche prestazioni di servizi. La Corte ha escluso che la delibera del consiglio di amministrazione di restituzione delle eccedenze potesse integrare una delle ipotesi “simili” previste dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, trattandosi di una libera scelta della società, assistita da garanzia fideiussoria, non idonea a far venire meno il vincolo negoziale originario.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha chiarito che la sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 presuppone l’utilizzo del credito inesistente o non spettante in compensazione con un debito d’imposta, non essendo configurabile un omesso versamento nel caso di mera esposizione del credito in dichiarazione, ancorché riportato agli anni successivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per la rideterminazione delle sanzioni sulla sola parte del credito effettivamente utilizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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