Nessun riversamento degli utili societari in caso di incompatibilità assoluta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 84 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per incompatibilità tra incarichi extra-istituzionali e rapporto di impiego pubblico, l’obbligo di riversare il compenso dovuto per le prestazioni svolte, previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001, opera nelle sole situazioni di incompatibilità relativa, ovvero per incarichi in astratto autorizzabili ma svolti in assenza di autorizzazione. Nell’ipotesi di incompatibilità assoluta il danno erariale non può consistere nel mero compenso percepito, con conseguente obbligo di riversamento, ma deve essere allegato e provato in termini di effettiva compromissione dell’adempimento dei doveri istituzionali. Grava sulla Procura regionale l’onere di dimostrare il pregiudizio arrecato alle amministrazioni danneggiate.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento di un danno complessivo di 180.262,00 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese, di cui una parte in favore di un Comune e la restante in favore del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

La vicenda trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza. La convenuta, docente supplente presso istituti scolastici e dipendente a tempo determinato di un Comune, era socio accomandatario di una società, con una quota di partecipazione rilevante, e avrebbe percepito utili societari. La Procura ha contestato la violazione della disciplina in materia di incompatibilità e ha quantificato il danno nel valore degli utili distribuiti, ritenendo dovuto il loro riversamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto dirimente la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/PROC del 22 gennaio 2025, sollecitata dalla concorde istanza di rinvio delle parti. In quella sede è stato risolto il quesito di diritto sulla portata dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001.

Secondo tale pronuncia, l’obbligo di riversamento del compenso riguarda le sole situazioni di incompatibilità relativa, cioè gli incarichi in astratto autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Restano ferme le conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva. Diversamente, in presenza di incarichi connotati da incompatibilità assoluta, il danno non può identificarsi con il compenso percepito, ma deve essere allegato e provato come effettiva compromissione dei doveri istituzionali.

Il Collegio ha applicato questi principi alla fattispecie concreta, pur consapevole della loro antitesi rispetto alla giurisprudenza maggioritaria. Ha escluso la sussistenza del danno erariale lamentato dalla Procura regionale, che era stato individuato come pienamente coincidente con gli utili percepiti e per i quali non sussiste alcun obbligo di riversamento.

La Procura, infatti, non ha fornito alcuna prova del danno ontologicamente inteso, nei sensi indicati dalla pronuncia sulla questione di massima, arrecato alle amministrazioni asseritamente danneggiate. Queste ultime non risultano, allo stato degli atti, aver subito alcun nocumento in termini prestazionali quale diretta conseguenza della condotta contestata. Il Collegio ha pertanto escluso il pregiudizio e, in ragione del chiaro mutamento della giurisprudenza delle Sezioni riunite, ha compensato le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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