Dirigenti scolastici cessati: riliquidazione pensione solo per incrementi del triennio contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 165 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un contratto collettivo disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale esse spiegano effetto sul trattamento pensionistico, quando prevedano espressamente che i miglioramenti economici siano attribuiti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza dell’accordo. In tale ipotesi il pensionato è considerato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. La disciplina derogatoria opera però nei soli limiti degli incrementi destinati a esplicare effetti entro il triennio contrattuale: resta pertanto estranea al calcolo la retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza al 31.12.2018, perché destinata a valere dall’anno successivo, ormai fuori dal segmento temporale dell’accordo. Nel ricalcolo non trova applicazione la regola generale del riassorbimento dell’assegno ad personam, che resta fermo nella misura in godimento.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di dirigenti scolastici, sono cessati dal servizio per pensionamento: alcuni al 1° settembre 2017, altri al 1° settembre 2018. Con il CCNL relativo all’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto l’8 luglio 2019 per il triennio 2016-2018, erano stati definiti adeguamenti salariali e incrementi da riconoscere, ai sensi degli artt. 39 e 40, anche al personale collocato in quiescenza durante la vigenza dell’accordo.
Gli interessati hanno chiesto la rielaborazione dei trattamenti previdenziali tenendo conto degli aumenti dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa, compresi quelli con decorrenza successiva al pensionamento, oltre alla riliquidazione sulla base dei contratti integrativi regionali. Lamentata l’inerzia dell’INPS e il contegno contraddittorio dell’Amministrazione scolastica, hanno agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto al ricalcolo integrale.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice ha respinto sia l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, sia l’istanza di estromissione dell’Ufficio scolastico regionale. Entrambe le Amministrazioni sono necessariamente coinvolte nel procedimento di rimodulazione della pensione, basato sulla variazione delle spettanze retributive: le attribuzioni di ordinatore di spesa costituiscono una mera ripartizione interna di competenza tra apparati pubblici, senza distinguere la figura dell’obbligato sostanziale passivo dell’unitario procedimento di pensione.
Nel merito, la Corte ha ricostruito la portata dell’art. 40 CCNL, che consente il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei maggiori emolumenti stabiliti dal contratto per il personale cessato nel triennio. Il principio è che le norme contrattuali riguardano il rapporto di lavoro in attività e solo in via eccezionale si riflettono sulla pensione, allorché specifiche clausole le attribuiscano anche ai pensionati, considerati a tali fini come ancora in servizio.
Da qui la distinzione decisiva. Gli incrementi dello stipendio tabellare e la prima quota della retribuzione di posizione parte fissa, decorrente dal 1° gennaio 2018, hanno effetto nel triennio e vanno computati. La seconda quota, pari a 12.565,11 euro con decorrenza al 31.12.2018, è invece destinata per espressa previsione normativa a valere dall’anno successivo e trova concretizzazione nel 2019, oltre la tornata contrattuale: per essa manca il presupposto del beneficio pensionistico.
Il dato letterale è avvalorato sul piano sistematico dall’art. 41, sul fondo per la retribuzione di posizione e risultato, e dalle risorse della legge n. 205 del 2017, che hanno finanziato il processo di armonizzazione della indennità di posizione parte fissa in due tranche, con effetti finanziari sul 2019. La delibera delle Sezioni Riunite n. 13 del 2019 conferma che lo slittamento della decorrenza colloca il secondo scatto fuori dai benefici del triennio 2016-2018.
Quanto all’assegno ad personam, la Corte ha precisato che, ai fini dell’applicazione degli aumenti sulla base pensionabile, va tenuto conto dell’art. 39, comma 6, CCNL, che ne lascia ferma la misura derogando alla regola generale del riassorbimento. Ciò ha escluso la cessazione della materia del contendere invocata dall’INPS, non essendo soddisfatto l’interesse sostanziale. Il ricorso è stato accolto parzialmente, con riliquidazione per i benefici maturati sino al 1° settembre 2018, interessi legali e rivalutazione, e parziale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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