Assegno ordinario di invalidità: conferma triennale subordinata alla domanda del titolare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 227 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La conferma dell’assegno ordinario di invalidità per i trienni successivi al primo, ai sensi dell’art. 1, comma 7, legge n. 222/1984, presuppone la domanda del titolare, di cui la legge regola termini ed effetti. Solo dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente. La pendenza di un giudizio sulla spettanza dell’assegno per un triennio non esonera l’assicurato dall’onere di presentare la domanda per il triennio successivo, né consente che l’accertamento giudiziario pendente si estenda automaticamente al periodo seguente. Le indicazioni amministrative richiamate dalla parte non escludono la necessità della domanda prevista dalla legge ordinaria.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, con decreto di omologa del 14.07.2015, l’accertamento del requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa del 02.07.2013. Il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 6215/2017, aveva poi riconosciuto il diritto alla prestazione e condannato l’INPS al pagamento dei ratei maturati. Dopo una procedura esecutiva conclusa con ordinanza di assegnazione del 17.02.2020, il successivo giudizio davanti al giudice ordinario si era chiuso con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo di accertare che, dalla sentenza del 26.07.2017, permangono i requisiti per il riconoscimento dell’assegno e di condannare l’INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi. L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, l’infondatezza della pretesa, per non avere la ricorrente presentato alcuna domanda di conferma della prestazione.

La Motivazione della Corte

L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata respinta. La giurisdizione della Corte dei conti si estende in via esclusiva a tutte le controversie concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, incluse quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica. Essa ricomprende anche il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ., in quanto strumentale all’adozione del provvedimento attributivo della prestazione previdenziale. Il giudice ha richiamato, in termini, Cass. Sez. Un. n. 7830 del 2020.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Il dato normativo di riferimento è l’art. 1, comma 7, legge n. 222/1984: l’assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione. La norma disciplina i termini e gli effetti della domanda, prevedendo che la conferma abbia effetto dalla data di scadenza se la domanda è presentata nel semestre antecedente, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione se inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza.

La Corte ha richiamato Cass. n. 21709 del 2016, secondo cui la conferma per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare, mentre solo dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente. Ne deriva che la pendenza di un giudizio sulla spettanza dell’assegno per un triennio non comporta né che l’assicurato non abbia l’onere di presentare domanda per il successivo triennio, né che l’accertamento giudiziario pendente si estenda automaticamente al periodo seguente. La pretesa contraddice il principio dell’indispensabilità della domanda amministrativa per ciascuno dei tre periodi triennali precedenti quello di godimento automatico.

Quanto alle indicazioni della circolare INPS n. 67050 del 03.07.1987 richiamate dalla ricorrente, il giudice le ha ritenute neutre rispetto alla fattispecie, perché non escludono la necessità della domanda di conferma prevista dalla legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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