Domanda riqualificata in appello non è nuova se proposta in primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 19955 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è nuova, e come tale ammissibile, la domanda già proposta in primo grado che il giudice di appello abbia soltanto qualificato in modo diverso, poiché nell’individuazione del contenuto e della portata delle domande il giudice del merito non è vincolato al tenore meramente letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere. La clausola contrattuale che subordina la risoluzione del vincolo alla sola volontà di una delle parti, esercitabile mediante mera richiesta di restituzione della somma e senza obbligo di motivazione, integra un patto di recesso unilaterale ai sensi dell’art. 1373 c.c., più che una condizione risolutiva potestativa, con conseguente legittimità dell’esercizio della facoltà e dell’obbligo restitutorio del corrispettivo.
Il Fatto
Nel 1999 la società cedente prometteva di vendere a una società di costruzioni un suolo destinato alla realizzazione di un programma edilizio, concedendo altresì un’opzione gratuita su una particella vicina. Nel 2001 le parti stipulavano una seconda scrittura avente a oggetto la cessione di cubatura edilizia, con corrispettivo integralmente versato. Il contratto prevedeva che, in caso di mancata approvazione del piano da parte del Comune entro sei mesi, il contratto perdesse efficacia e la somma fosse restituita, con rinnovo automatico semestrale salvo approvazione del piano o richiesta di restituzione.
Non essendo il piano approvato, la società acquirente conveniva la cedente dinanzi al Tribunale di Foggia per ottenere la restituzione. Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte d’appello di Bari riformava la decisione, riconoscendo l’autonomia della scrittura del 2001 rispetto all’accordo del 1999 e la natura potestativa della clausola di recesso, e condannava la cedente alla restituzione di € 258.228,44. La cedente proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 345 c.p.c., per avere l’appello ammesso la domanda di accertamento del recesso formulata per la prima volta in secondo grado. La Corte ha escluso la novità della domanda: nell’atto di citazione l’acquirente aveva proposto in via principale la domanda ex art. 2932 c.c. e in via subordinata la restituzione del corrispettivo, poi insistendo su quest’ultima. In appello il giudice si è limitato a conferire valore a una diversa qualificazione della medesima domanda restitutoria, operazione ritenuta corretta.
La Corte ha ribadito che non può qualificarsi come nuova la domanda già proposta in primo grado che il giudice d’appello abbia solo qualificato diversamente, richiamando il principio secondo cui il giudice del merito, nell’indagine sul contenuto delle domande, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa e non alla sola prospettazione letterale, incorrendo altrimenti nel vizio di omesso esame (tra le altre, Cass. n. 118/2016).
Il secondo motivo contestava la qualificazione della clausola come risolutiva potestativa e l’esclusione del collegamento funzionale tra le due scritture. La Corte ha confermato la qualificazione, precisando che la previsione di una risoluzione legata alla sola volontà di una parte, esercitabile mediante mera richiesta di restituzione e senza obbligo di motivazione, è correttamente ricondotta alla fattispecie dell’art. 1373 c.c., con correzione meramente terminologica rispetto alla qualificazione del giudice d’appello. Quanto al collegamento tra i due accordi, la Corte ha ritenuto ineccepibile in sede di legittimità la ricostruzione dell’appello, che aveva riconosciuto l’autonomia e la portata derogatoria della scrittura del 2001.
Il terzo motivo censurava la mancata valutazione di documenti regionali attestanti l’approvazione definitiva dell’accordo di programma. La Corte ha escluso la contraddittorietà della motivazione, coerente con la ricostruzione che ancora la domanda restitutoria alla facoltà unilaterale di recesso prevista nella lettera e) del contratto. Il quarto motivo, per omessa pronuncia, è stato rigettato perché riproponeva un profilo del primo motivo e non rifletteva la realtà processuale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.