La cancellazione dal registro delle imprese non interrompe il giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 7993 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese, se intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non costituisce causa di interruzione del processo, atteso che il giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto alle comuni cause interruttive previste dalla legge. L’omessa dichiarazione dell’evento interruttivo che abbia colpito la parte comporta l’applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
Il Fatto
La società Lista Appalti s.r.l. aveva concluso con la società Pato s.r.l. un contratto di noleggio a caldo di attrezzature di perforazione, necessario per l’esecuzione di lavori di costruzione di una condotta idrica. Il Tribunale di Matera rigettava sia la domanda di Lista Appalti volta alla risoluzione del contratto e al risarcimento dei danni, sia la domanda riconvenzionale di Pato volta al pagamento del corrispettivo.
La Corte d’appello di Potenza, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile l’appello incidentale di Lista Appalti e, accogliendo l’appello principale di Pato, la condannava al pagamento di una somma. Avverso tale sentenza, Lista Appalti proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l’istanza di interruzione del giudizio, fondata sulla comunicazione, da parte del difensore, dell’avvenuta cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese. La pronuncia richiama il principio secondo cui la cancellazione della società, se successiva alla proposizione del ricorso, non determina l’interruzione del processo, in quanto il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio. Inoltre, l’istanza di decisione era stata depositata prima che il difensore dichiarasse l’evento, con conseguente applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite.
Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente specificato l’atto da cui risultava la lamentata composizione del collegio. Nel merito, la Corte ha precisato che l’eventuale erronea indicazione della data di deliberazione non integra una nullità, ma costituisce un mero errore materiale, non essendo tale data un elemento essenziale dell’atto processuale.
Il secondo motivo, riguardante l’asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione al principio di non contestazione, è stato parimenti ritenuto inammissibile per genericità. La Corte ha rammentato che il convenuto è tenuto a prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti allegati dall’attore, che si intendono ammessi in caso di contestazione generica.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati disattesi in quanto diretti a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte che non ne era gravata, non anche quando si censuri la valutazione delle prove offerte.
Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e, in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma a favore della controricorrente e della cassa delle ammende. La Corte ha evidenziato che la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata lascia presumere una responsabilità aggravata per abuso del processo.
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Nota della Redazione
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