Riqualificazione da ricettazione a furto non viola la correlazione (Cass. pen. Sez. II n. 9915 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non sussiste violazione degli artt. 516, 520, 521 e 522 cod. proc. pen. quando la riqualificazione del fatto da ricettazione a furto lasci immutato il fatto storico. La violazione del principio di correlazione è ravvisabile solo in presenza di una trasformazione radicale dell’addebito nei suoi elementi essenziali, tale da porre l’imputato di fronte a un fatto nuovo e da comprimere il diritto di difesa. Nel giudizio di appello, inoltre, non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che, su impugnazione del solo imputato, proceda alla derubricazione del reato e a un nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze, purché irroghi una pena non superiore a quella inflitta in primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 28 maggio 2024, pronunciata a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, riqualificava il fatto originariamente contestato a titolo di ricettazione come furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. Il giudice di secondo grado, concesse le attenuanti generiche e valutatele come equivalenti alle aggravanti, riduceva la pena a dieci mesi di reclusione.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, eccependo la violazione delle norme sulla correlazione tra accusa e sentenza, l’insufficienza dell’accertamento sull’aggravante dell’effrazione e la mancanza di motivazione sul giudizio di equivalenza, ritenuto peggiorativo rispetto al trattamento sanzionatorio di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di nullità per omessa trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale. Rilevato che il ricorrente era tenuto al pagamento dei diritti di cancelleria, la Corte ha richiamato l’art. 182 cod. proc. pen., secondo cui le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o concorso a darvi causa.

Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui non sussiste violazione del principio di correlazione quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Richiamando Sez. II n. 10989 del 28.02.2023 e Sez. III n. 5463 del 05.12.2013, i giudici di legittimità hanno precisato che il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale della fattispecie concreta, da cui derivi un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio difensivo. Il confronto, pertanto, non può esaurirsi nel rilievo letterale tra contestazione e statuizione, dovendosi valutare se l’imputato sia stato concretamente posto in grado di difendersi.

Applicando tale regola a un caso di riqualificazione da ricettazione a furto, i giudici hanno aderito all’orientamento di Sez. V n. 36157 del 30.04.2019: nel capo di imputazione erano indicati la data del furto, il luogo e l’oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare la condotta di impossessamento. L’imputato, peraltro, aveva ammesso il furto chiedendone la riqualificazione, dimostrando piena conoscenza delle modalità del fatto e delle aggravanti.

Quanto al bilanciamento, la Corte ha richiamato Sez. IV n. 44949 del 30.09.2021, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, derubrichi il reato e riformuli un bilanciamento deteriore, purché la pena non superi quella di primo grado. Il nuovo giudizio di equivalenza è connaturato alla diversa qualificazione giuridica, avendo il giudice di appello riconosciuto aggravanti prima insussistenti.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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