Prova indiziaria e vizi di motivazione: limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 9914 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, per verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la coerenza logica nell’interpretazione dei risultati probatori. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità. In tema di impugnazioni, se all’imputato è stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello ma non è stato osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art. 601 cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarmente il processo ad altra udienza concedendo per intero un nuovo termine.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un tentativo di furto in abitazione, contestato ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli imputati, dopo avere spostato le telecamere di sicurezza, avevano segato le sbarre dell’inferriata di una porta finestra per introdursi nell’abitazione e impossessarsi dei beni ivi custoditi. L’intento non si perfezionava per cause indipendenti dalla loro volontà, per l’attivazione dell’allarme e l’intervento del personale di sicurezza.

Il Tribunale di Siena aveva condannato gli imputati; la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 novembre 2023, confermava la condanna. Avverso tale pronunzia gli imputati proponevano due separati ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione di prova decisiva e violazione di norme processuali in tema di notificazione del decreto di citazione in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale: il difensore aveva depositato la ricevuta di una richiesta di trattazione orale indirizzata a un indirizzo di posta elettronica non corrispondente a quello istituzionale dedicato. La Presidente di sezione non ha quindi disposto la trattazione orale, e il procedimento è stato trattato in forma non partecipata.

Nel merito, i primi due motivi del primo ricorrente sono dichiarati inammissibili. Il ricorrente aveva articolato censure formalmente riferite ai vizi di motivazione e di violazione di legge, ma in realtà dirette a ottenere una non consentita rivalutazione degli indizi. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il controllo di legittimità deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e la coerenza logica del ragionamento probatorio.

La Corte di appello non è incorsa in alcun vizio logico. Essa non ha dato rilievo al mero dato della presenza degli imputati sul luogo, ma alla circostanza che costoro venivano sorpresi, nell’immediatezza del fatto, mentre si allontanavano ad alta velocità a bordo di un’automobile, lungo una strada di campagna proveniente dal posto dove si trovavano solo la casa della vittima e un’abitazione confinante. Gli imputati non avevano fornito alcuna fondata giustificazione della loro presenza.

Quanto alle immagini di videosorveglianza, i giudici di merito non hanno identificato i volti, ma hanno verificato che i rei avevano il viso parzialmente travisato con sciarpe e cappelli e indossavano guanti, poi rinvenuti occultati nell’autovettura. La censura sulla mancata acquisizione dell’originale del filmato risulta priva del carattere della decisività. Anche il rinvenimento di torce e cacciavite è stato valorizzato non solo come strumenti utili al furto, ma perché gli imputati avevano tentato di disfarsene lanciandoli dal finestrino.

Il motivo sulle attenuanti generiche è dichiarato inammissibile: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per mero arbitrio o illogicità. La Corte ribadisce che il mancato riconoscimento può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, il solo stato di incensuratezza.

Infine, il ricorso degli altri tre imputati è dichiarato inammissibile. Dal verbale del 14 settembre 2023 risulta che la difesa aveva eccepito solo il mancato rispetto dei termini per comparire, chiedendo un rinvio; la Corte di appello aveva accolto la richiesta, concedendo per intero un nuovo termine. Non si pone dunque una questione di mancata notifica, ma di mero rispetto dei termini dilatori: nessuna nullità si è determinata. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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